Farmacie escluse dalla cessione
L'esercizio dell'attività di gestione di una farmacia da parte del Comune non ricade nell'obbligo di dismissione delle partecipazioni societarie ex art. 14, c. 32, d.l. 78/2010. Lo ha stabilito la sezione di controllo marchigiana della Corte dei Conti nella deliberazione 7 agosto 2013 n. 57 La gestione di una farmacia comunale, sostengono i giudici contabili, costituisce modalità di assunzione di un servizio locale, tendenzialmente di rilevanza economica, che per espressa scelta legislativa è stata sottratta all'applicazione della disciplina di liberalizzazione in materia di servizi pubblici locali.
La scelta di esclusione operata dal legislatore non elide comunque la natura di servizio pubblico locale in termini di qualificazione giuridica del servizio di gestione della farmacia comunale, che si contraddistingue per i suoi elementi di specialità normativa, considerata la stretta connessione con il diritto alla salute dei cittadini (art. 32 Cost.).
In via interpretativa, pertanto, il tipo di "isolamento" normativo che si è voluto attribuire alla gestione delle farmacie comunali, ha reso la legge 475 del 1968 (c.d. legge "Mariotti") una fonte normativa su cui basarsi per individuare le modalità di gestione (cfr. Lombardia 532/2012). Nei termini sopra esposti, di conseguenza, l'esercizio dell'attività di gestione di una farmacia da parte del Comune non ricade nell'obbligo di dismissione delle partecipazioni societarie previsto dall'art. 14, comma 32, del d.l. 78/2010.