Proroga per le maggiori anticipazioni
In sede di conversione del d.l. n. 93 del 2013, Disposizioni urgenti in materia di sicurezza, contrasto della violenza in genere, protezione civile e commissariamento delle province, è stato inserito l’art.12-bis approvato dalla Camera dei Deputati e ora all’esame del Senato, nel quale viene previsto quanto segue:
Il comma 1 interviene, con riferimento all’esercizio finanziario 2013, spostando il termine per l’adozione della deliberazione sugli equilibri di bilancio dal 30 settembre al 30 novembre 2013 per gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione entro il 31 agosto 2013.
Gli enti locali che hanno deliberato il bilancio per l’anno 2013 successivamente alla data del 1° settembre 2013, resta ferma la disposizione di cui al medesimo comma 381 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2013, come introdotta dal d.l. n. 35/2013, il quale ha reso facoltativa,l’adozione della suddetta deliberazione sugli equilibri di bilancio, in tutti i casi in cui il bilancio di previsione venga deliberato dall’ente locale successivamente alla data del 1° settembre 2013.
Il comma 2 ampliando fino al 31 dicembre 2013 – in luogo del 30 settembre 2013, come attualmente fissato dall’articolo 1, comma 9, del d.l. n. 35 citato, il periodo entro il quale i limiti massimi di tali anticipazioni sono fissati in cinque dodicesimi (anziché tre dodicesimi) delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente.