Elenco degli enti nel conto consolidato e relativa nota
Pubblicato nella G.U. n. 229 del 30 settembre, il Comunicato Istat del 30 settembre 2013 relativo all’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 196/2009, elenco di rilievo per inquadrare con precisione gli interessati dalle varie normative, che lo utilizzano spesso come riferimento per l'ambito di applicazione delle medesime.
Il relativo comunicato esplicativo:
Le unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche
Sulla base del SEC95, il Sistema Europeo dei Conti, l’Istat predispone l’elenco delle unità istituzionali che fanno parte del Settore “Amministrazioni Pubbliche” (Settore S13), i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche.
La compilazione di tale lista risponde a norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario.
Secondo il SEC95, ogni unità istituzionale viene classificata nel Settore S13 sulla base di criteri di natura prevalentemente economica, indipendentemente dal regime giuridico che la governa.
Seguendo tali criteri (cfr. § 2.68 e 2.69 del SEC95), le unità classificate nel Settore delle Amministrazioni Pubbliche sono:
a) gli organismi pubblici che gestiscono e finanziano un insieme di attività, principalmente consistenti nel fornire alla collettività beni e servizi non destinabili alla vendita;
b) le istituzioni senza scopo di lucro che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, che sono controllate e finanziate in prevalenza da amministrazioni pubbliche;
c) gli enti di previdenza.
La distinzione tra produttori di beni e servizi destinabili alla vendita e produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita si basa sul fatto che i prezzi applicati siano o non siano economicamente significativi (cfr. § 5.1 del Manuale del SEC95 sul disavanzo e sul debito pubblico). Il prezzo economicamente significativo è applicato sulla base del “criterio del 50%”, ossia verificando se le vendite o ricavi per prestazioni di servizi da soggetti coprano una quota superiore al 50% dei costi di produzione. Nell’ammontare delle vendite o dei ricavi per prestazioni sono compresi i contributi ai prodotti che incidono sul prezzo di mercato praticato e che sono legati al volume o al valore della produzione, mentre sono esclusi i trasferimenti a copertura di un disavanzo globale o che coprano i costi indipendentemente dal volume della produzione (cfr. § 5.2 del Manuale del SEC95 sul disavanzo e sul debito pubblico e § 3.3 e segg. SEC95).
Nel menù: Gestione del bilancio-Finanza Locale è possiblie consultare l'elenco degli enti fin dal 2005.