Prendendo spunto dal nuovo art. 5 “Categorie riservatarie, preferenze e parità di genere” del d.p.r. 487/1994[1] per effetto delle modifiche introdotte dal d.p.r. 16 giugno 2023, n. 82, riepiloghiamo le riserve obbligatorie che caratterizzano i concorsi.
Vi sono, infatti, particolari categorie di cittadini che beneficiano di una quota di riserva nei concorsi per l’accesso al pubblico impiego; dette riserve, di regola, non possono superare la metà dei posti banditi.
Il principio è contenuto nell’art. 5, comma 1, del d.p.r. 3/1957[2]: “Nei concorsi per l’ammissione alle carriere direttive e di concetto le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso”, ed è confermato dall’art. 7, comma 2, della legge 68/1999[3], dall’art. 1014, comma 1, del d.lgs. 66/2010[4] e dall’art. 5, comma 1, del d.p.r. 487/1994.
Tale principio, però, va messo in relazione con il diritto di alcune categorie di cittadini di poter accedere ai posti pubblici ed infatti, nel caso soprattutto di enti di minori dimensioni, è possibile prioritariamente riservare l’unico posto ad una delle categorie previste dalle disposizioni di legge in materia. Ciò soprattutto nel caso della scopertura della quota d’obbligo prevista dalla legge 68/1999. Il Dipartimento della Funzione Pubblica nella direttiva n. 1/2019[5]: “Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette” ha specificato che: “Nei concorsi pubblici ad un solo posto, ferma restando la partecipazione aperta a tutti, il posto unico bandito rimane riservato al disabile che risulti idoneo, atteso l’obbligo di copertura della quota”.
Le riserve obbligatorie sono le seguenti:
riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate;
riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
riserva di posti a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ai sensi dell’art. 18, comma 4, del d.lgs. 40/2017, introdotta dal d.l. 44/2023, convertito in legge 74/2023.
Le ultime due riserve costituiscono un computo che si sviluppa nel tempo e le varie frazioni di posto si sommano una dopo l’altra fino ad ottenere un posto intero.
L’ordine delle riserve soprariportate è lo stesso individuato dal comma 3 dell’art. 5 citato che precisa quanto segue: “Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva (…).”
Tratto da Personale News n. 21/2023
NOTE
[1] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-05-09;487!vig=
[2] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3!vig=
[3] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68!vig=
[4] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66!vig=
[5]Disponibile al link: https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/25-06-2019/direttiva-concernente-%E2%80%9Cchiarimenti-e-linee-guida-materia-di
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