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La rivista scientifica Management Pubblico e locale: il nuovo numero

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Questo è il numero 1 dell’anno XII della nostra rivista, Management Pubblico e locale – rivista di amministrazione pubblica - ed è il primo numero con articoli sottoposti al doppio referaggio cieco. Tutto questo che stiamo facendo è per aumentare sempre più la qualità della rivista, al fine di renderla un punto di riferimento per lo studio della Pubblica Amministrazione.

Le norme di redazione degli articoli si stanno rivedendo e dal numero 3 della rivista tutti gli articoli dovranno rispettare le nuove disposizioni.

Dopo la costituzione di un prestigioso Comitato Scientifico, dopo l’assegnazione del codice ISSN, fissato un nuovo obiettivo per la nostra rivista scientifica ottenere il riconoscimento di rivista scientifica ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) di Classe A. Si tratta di un obiettivo molto ambizioso, ottenibile solo con un duro lavoro da parte di tutta l’Associazione, con modifiche alla struttura e alla stessa denominazione della rivista.

L’articolo di copertina: “Considerazioni sulla economicità di una azienda pubblica. L’economicità, quale corollario del principio di buona amministrazione e massima espressione delle regole di armonizzazione contabile. Linee guida ed operative” è a cura di Nunzio Ariano.

Molto interessante l’articolo: “L’accesso al pubblico impiego tra regole innovative e regole di mero adeguamento” di Amedeo Bianchi e Sofia Stazio.

Si segnala l’articolo di Rosario Scalia: “Bilanci pubblici, ruolo dell’Unione europea, vincoli alla elaborazione del bilancio dello Stato. Processi decisionali dell’Unione europea, carenza di democraticità. Rimedi possibili”.

Di particolare interesse gli articoli di Eugenio Piscino: “Il regionalismo differenziato” e “Prerogative della responsabilità contabile e strumenti di prevenzione negli enti locali” di Alida Tera Nespoli.

Da segnalare la nuova sezione speciale: Il nuovo codice dei contratti pubblici, a cura di Eugenio Piscino, con l’articolo di grande interesse: “E’ lecito escludere dalla gara l’offerta che costa di un apporto di forza lavoro a costo troppo basso: TAR Lombardia e Consiglio di Stato si sono così pronunciati” di Giusy Caldarola e Maurizio Cari. 

Sul portale associativo - www.asfel.it - è possibile consultare gli ulteriori numeri della rivista scientifica, nella voce di menù: Newsletter-Management Pubblico e locale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il censimento delle partecipate

PARTECIPAZIONI DELLE PA: AL VIA IL CENSIMENTO E LA RILEVAZIONE DELLA REVISIONE PERIODICA PER L’ANNO 2022

Sezione delle Autonomie

 

La Corte dei conti comunica che fino al 14 giugno 2024 resterà attivo l’applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro per l’acquisizione dei provvedimenti di “revisione periodica” delle partecipazioni societarie (art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - TUSP) e del “censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti” (art. 17, commi 3 e 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) riferiti alla data del 31/12/2022.

 

Le amministrazioni pubbliche, indicate all’art. 2 del d.lgs. n. 175 del 2016, a partire dal 13 marzo 2024, devono comunicare, attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it

 

- i dati relativi ai piani di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2022, adottati entro il 31/12/2023, nonché alla relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione (art. 20, commi 1, 2 e 4, del TUSP);

 

- le informazioni sulle partecipazioni e sui rappresentanti in organi di governo di società e altri organismi al 31/12/2022 (art. 17, commi 3 e 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014).

 

Si ricorda l’obbligatorietà della comunicazione, per entrambi i richiamati adempimenti. Pertanto, anche in assenza di elementi, gli enti devono inoltrare, attraverso l’applicativo, esplicita dichiarazione al riguardo. Le Amministrazioni soggette al TUSP devono caricare a sistema il provvedimento, adottato dall’organo competente, attestante la non detenzione di partecipazioni in società.

 

Sul portale sono disponibili le istruzioni per la compilazione e il manuale operativo, elaborati dal MEF d’intesa con la Corte dei conti.

 

La Corte dei conti precisa, altresì, che le amministrazioni pubbliche dovranno, comunque, trasmettere, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP, alla competente Sezione di controllo, i provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2022, secondo le modalità di seguito descritte:

 

- le amministrazioni accreditate sull’applicativo Con.Te (Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni) devono trasmettere i provvedimenti esclusivamente tramite le funzionalità dello stesso applicativo, già utilizzate per la trasmissione dei documenti istruttori;

 

- le amministrazioni e gli enti non accreditati sull’applicativo Con.Te (camere di commercio, università, unioni di comuni, comunità montane, consorzi, ecc.) devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo intestato alla Sezione di controllo territorialmente competente, reperibile sul sito istituzionale della Corte dei conti, o altra modalità concordata con la Sezione;

 

- gli enti sottoposti al controllo della Sezione controllo enti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.;

 

- le amministrazioni dello Stato e gli enti nazionali sottoposti al controllo delle Sezioni riunite in sede di controllo devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.;

 

- gli ordini e i consigli professionali territoriali possono procedere al solo inserimento dei provvedimenti e dei dati sopra indicati nel Portale Partecipazioni del Tesoro, salvo eventuali successive istanze istruttorie da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo.

 

Per ulteriori informazioni: https://portaletesoro.mef.gov.it/

 

Il PNRR pesa 150 milioni sui bilanci delle Province

UPI: “Il PNRR pesa 150 milioni sui bilanci delle Province. Utilizziamo i fondi non spesi per coprire questi extracosti”.

 

“L’aumento dei costi per la messa a terra degli oltre 1.750 progetti di edilizia scolastica, causato dai prezzi dei materiali e dell’energia schizzati alle stelle, è stato coperto in buona parte con risorse proprie delle Province. Tra i 120 e i 150 milioni che pesano sui bilanci degli enti, in buona parte frutto di accensione di mutui, che abbiamo dovuto destinare agli investimenti del PNRR per evitare il rischio di gare deserte e portare così a termine la missione che ci è stata assegnata: la costruzione di nuove scuole, la messa in sicurezza di quelle esistenti, la realizzazione di nuove palestre. Gli strumenti introdotti dal Governo, come il Fondo Opere Indifferibili, sono stati una risposta importante ma sufficiente. Considerato che, anche a causa di problemi di bilancio, alcuni interventi potrebbero essere revocati o definanziati, chiediamo che le risorse non utilizzate dal comparto restino a disposizione degli interventi di edilizia scolastica per le scuole superiori, così da essere utilizzati per coprire le spese maggiori degli investimenti avviati o conclusi. L’obiettivo di questo decreto dovrebbe essere quello di imprimere una forte accelerazione alla spesa del Piano, ma senza misure straordinarie e semplificazioni non sarà possibile rimuovere quei blocchi che ad oggi rallentano pesantemente i flussi di cassa”.

 

È la priorità che il rappresentante di UPI Luca Menesini, Presidente della Provincia di Lucca ha avanzato alla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, in audizione sul nuovo PNRR, presentando le richieste delle Province: dal fondo per coprire gli extracosti alle semplificazioni per accelerare la spesa degli investimenti in edilizia scolastica, fino alle risorse per la digitalizzazione delle Province.

 

“Chiediamo che sia garantito alle Province – ha detto il Presidente Menesini – ciò che è stato riservato a tutta la PA, e cioè il finanziamento dei processi di trasformazione digitale di loro competenza. Occorre destinare un fondo di almeno 50 milioni a queste istituzioni per permetterci di esercitare in modo adeguato le funzioni fondamentali di raccolta ed elaborazione dati previste dalla legge. Su questi temi – ha concluso – ci aspettiamo risposte nell’iter parlamentare di esame e conversione del testo”.

UPI

Incarichi ai pensionati (soprattutto di formazione)

Secondo talune delibere di Sezioni regionali di Corte dei conti (cfr., ad esempio, Basilicata 62/2023) sarebbe possibile attribuire incarichi temporanei in regime di lavoro autonomo a dipendenti collocati in quiescenza, al solo fine di fornire formazione ed affiancamento a personale di nuova assunzione.

L’incarico andrebbe formalizzato come prestazione di lavoro autonomo occasionale, prestando grande attenzione alla quantificazione (motivata) del compenso.

A nostro parere, però, va fatta una riflessione preliminare.

Secondo la posizione maturata dalla magistratura contabile, il divieto di ingaggiare i pensionati non si applicherebbe alle attività di supporto, affiancamento e assistenza a titolo oneroso purché “l’assistenza” non comporti studio e consulenza; ossia attività caratterizzata, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche e che non rientri nelle ipotesi di contratto d’opera intellettuale (cfr., Corte dei conti, Sezione Lazio, deliberazione n. 88/2023/PAR).

In tale contesto, non vi sarebbe divieto, ut supra, nel caso di incarichi “formazione operativa e di primo affiancamento” al personale neo assunto (cfr., Corte dei conti, Sezione Liguria, deliberazione n. 66/2023/PAR), a condizione che vengano rispettate sempre tutte le regole previste dall’articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001.

Quest’ultimo è un profilo, si noti, diverso e distinto rispetto al divieto di conferimento di incarichi ai pensionati, e riguarda invece la conferibilità, nella p.a., di incarichi di collaborazione occasionale.

Infatti, in via generale, gli incarichi di collaborazione occasionale sono vietati, e fonte di danno erariale, a norma dell’art. 7, comma 5-bis, del Tupi, con la sola eccezione, appunto, di quelli aventi le caratteristiche dell’art. 7, comma 6, anzidetto.

Tali caratteristiche, richiamate in numerose pronunce della Corte dei conti, anche in sede giurisdizionale (cfr., ex multis, deliberazione 241/2021/PAR della Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna), impongono, tra l’altro:

– l’obbligo di specializzazione universitaria dei soggetti da incaricare;

– l’effettuazione di una procedura comparativa;

– la puntuale verifica dell’assenza di professionalità interna.

www.gianlucabertagna.it

Nota di approfondimento sul FSC

fsc

Nota dell’Ifel di approfondimento sul Fondo di Solidarietà 2024, con l’illustrazione della definizione delle risorse e la composizione del Fondo per l’anno in corso.

La notizia indicata, ulteriori documenti e note sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Finanza Locale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il divieto del quinto incrementale

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L’incompatibilità del divieto di incremento del quinto col diritto dell’Unione europea, nella sentenza del Consiglio di Stato.

La notizia indicata, ulteriori note e documenti sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Codice dei contratti pubblici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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