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La tempistica della stipulazione del contratto

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Il contratto va stipulato entro un termine che è ordinatorio ma non può essere lasciato alla discrezionalità della stazione appaltante, nella sentenza del Consiglio di Stato.

La notizia indicata, ulteriori note e documenti sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Codice dei contratti pubblici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La direttiva europea anti-SLAPP

slappLa Direttiva europea anti-SLAPP per la protezione della libertà di espressione e della partecipazione pubblica di giornalisti, attivisti e whistleblower è stata approvata dal Parlamento Europeo con 546 voti favorevoli, 47 contrari e 31 astensioni.  

La notizia indicata, ulteriori documenti e note sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Personale

 

 

 

 

 

 

Irreperibilità assoluta nei procedimenti tributari

Irreperibilità assoluta nei procedimenti tributari e verifiche del notificatore


decreto-sostegni-commercialisti-contributo-fondo-perdutoLa recente sentenza n. 1172/2024 della Corte di Cassazione ha sottolineato l’importanza delle indagini svolte dall’agente notificatore nel dichiarare l’irreperibilità assoluta di matrice tributaria.

In primo luogo, è essenziale sottolineare che, in accordo con gli articoli 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 e 60, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, la procedura di notifica della cartella esattoriale impone una distinzione fondamentale tra irreperibilità relativa e assoluta.

L’irreperibilità relativa e assoluta rappresentano infatti due distinte situazioni nel contesto della notifica di atti tributari come gli avvisi di accertamento o la cartella esattoriale.

Questa distinzione diventa cruciale nel determinare il corretto svolgimento delle fasi di notifica, evidenziando la necessità di approfondire la situazione specifica del destinatario prima di procedere con l’atto notificatorio.
Irreperibilità relativa

L’irreperibilità relativa si verifica quando si ha conoscenza della residenza o dell’indirizzo del destinatario dell’atto, ma nonostante questa informazione, il destinatario non può essere rintracciato al momento della consegna del documento. In altre parole, il notificatore è a conoscenza della posizione del destinatario, ma, per varie ragioni, non riesce a trovarlo al luogo indicato durante il tentativo di notifica. Ciò potrebbe derivare da temporanea assenza, cambiamenti improvvisi di orari, o situazioni in cui il destinatario è momentaneamente irraggiungibile nel luogo notificato.
Irreperibilità assoluta

D’altra parte, l’irreperibilità assoluta si configura quando il notificatore non è in grado di trovare il destinatario perché quest’ultimo si è trasferito in un luogo sconosciuto. In questo caso, il destinatario non può essere rintracciato nel Comune di domicilio fiscale o in qualsiasi altro luogo precedentemente noto. L’irreperibilità assoluta indica un cambiamento permanente o prolungato di residenza, ufficio o azienda del contribuente, rendendo impossibile la sua localizzazione con le informazioni disponibili al notificatore.
Irreperibilità assoluta nei procedimenti tributari e verifiche del notificatore: il parere della Cassazione

La Corte ha chiarito che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve condurre indagini nel Comune del domicilio fiscale del contribuente. Questo passo è essenziale per determinare se il mancato rinvenimento del destinatario sia dovuto a irreperibilità relativa o assoluta. È necessario accertare se, nel Comune di domicilio fiscale, il contribuente abbia ancora residenza, ufficio o azienda. Solo in assenza di tali elementi, oggettivamente idonei, è possibile dichiarare l’irreperibilità assoluta.

Il giudice di merito, nella sentenza in esame, ha ritenuto sufficienti le attività di ricerca: tuttavia ha sottolineato la necessità di ulteriori verifiche per confermare se il trasferimento avesse avuto luogo all’interno del Comune o presso un altro Comune, ad esempio attraverso l’esame dei registri anagrafici.

Il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono infatti confermare il trasferimento del destinatario in un luogo sconosciuto dopo aver condotto ricerche nel Comune di domicilio fiscale. L’obiettivo è verificare che il trasferimento non sia solo un cambio di indirizzo nello stesso Comune.

Per quanto riguarda la raccolta preliminare di informazioni e le ricerche, non vi è alcuna norma specifica riguardante le attività esatte o le espressioni verbali da utilizzare. L’importante è che emerga chiaramente che il messo notificatore ha effettuato ricerche attribuibili e riferibili alla notifica in questione.

In conclusione, prima di procedere con la notifica secondo le modalità dell’art. 60 lett. e), il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono condurre indagini per verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ovvero la mancanza di residenza, ufficio o azienda nel Comune di domicilio fiscale.

lentepubblica.it

Ampia discrezionalità nelle progressioni verticali

Ampia discrezionalità nella scelta delle competenze professionali valutabili nelle progressioni verticali

Non è illegittima la mancata previsione da parte del Regolamento per le progressioni verticali di qualsivoglia punteggio per le abilitazioni professionali possedute dal candidato, dal momento che la lettera c) del comma 7 dell’art. 13 del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16.11.2022 (laddove prevede che le amministrazioni provvedano a definire i criteri per l’effettuazione di procedure di progressione tra le aree) ha natura meramente esemplificativa, come chiaramente risultante dall’espressione “a titolo esemplificativo” che precede l’elenco di quanto valutabile tra le competenze professionali.

E non è illegittima neppure l’equiparazione ai fini della predisposizione delle griglie di punteggio tra lauree c.d. “vecchio ordinamento” (ante D.M. 509/1999) e lauree triennali.
Invero, per quanto resti indubbia la circostanza che per taluni concorsi siano titoli di studio idonei all’accesso le sole lauree “vecchio ordinamento”, specialistiche e magistrali, essendo entrambi i titoli in esame idonei a consentire la partecipazione del candidato al concorso, non risulta irragionevole la previsione relativa all’attribuzione di un medesimo punteggio agli stessi, scaglionato a seconda delle fasce di voto nelle quali rientra il voto conseguito dal singolo candidato.

Non trova poi fondamento né nella lex specialis, né in previsioni legali la censura del ricorrente relativa al carattere asseritamente indebito dell’equiparazione tra titolo di studio conseguito presso università tradizionale (quelle frequentata dal ricorrente) e titolo di studio conseguito presso università telematica.

Appare altresì ragionevole la previsione contenuta nel Regolamento per le progressioni verticali che ha circoscritto la rilevanza ai fini dell’attribuzione del punteggio dei soli corsi di formazione “con esame finale, il cui superamento risulti comprovato da certificazione … svolti nell’ultimo triennio”.

Per quanto attiene, invece, alla composizione della commissione esaminatrice, occorre rammentare che nell’ambito dei concorsi pubblici, ed a maggior ragione in una selezione per progressione verticale nella quale i componenti della commissione erano chiamati a valutare unicamente i titoli dei candidati sulla base di punteggi vincolati e non anche prove scritte e/o orali, non è necessario che l’esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della selezione, “potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare e arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea” (T.A.R. Sicilia, Catania, II Sez., 1 agosto 2023, n. -OMISSIS-27).

È quanto emerge dalla sentenza del T.A.R. Campania (sezione staccata di Salerno) n. 488/2024.

neopa.it

Appalti sempre agli stessi operatori

Appalti di lavori sempre agli stessi operatori. Violati Codice e buona amministrazione

Pochi operatori economici, sempre gli stessi a ricevere gli appalti di lavori. Evidente violazione del principio di rotazione nell’affidamento diretto di appalti o nell’invito a procedure negoziate. Gestione non conforme degli affidamenti di lavori, ripetuta negli anni, in particolare nel 2022 e nel primo trimestre del 2023, ma anche nel 2020 e nel 2021.

Sono questi i rilievi che Anac ha sollevato all’Amministrazione comunale di Pescara, in Abruzzo, concludendo un’istruttoria aperta a seguito di due esposti segnalanti anomalie e la prassi del Comune di Pescara “di affidare innumerevoli appalti sempre agli stessi soggetti”.

“Gli affidamenti diretti del Comune di Pescara – si legge nella nota di Anac a conclusione del fascicolo 5683/2022, inviata il 27 dicembre 2023 - risultano complessivamente 261 (87,5%) così suddivisi: 73 nel 2020, 86 nel 2021, 98 nel 2022 e 4 nel primo trimestre del 2023; mentre le procedure negoziate ammontano a 32 (10,7%) di cui 12 nel 2020, 5 nel 2021, 12 nel 2022 e 3 nel 2023. Sono invece presenti soltanto 5 procedure aperte (1,6%) per tutto il triennio di riferimento e il primo trimestre 2023”.

Continua l’Autorità Anticorruzione: “Dalla ricognizione di queste procedure emerge la tendenza della stazione appaltante di rivolgersi sempre alla stessa platea di operatori economici, sia in relazione agli affidamenti diretti, che per quanto riguarda gli inviti alle procedure negoziate. Infatti, si è riscontrato spesso che molte procedure venissero affidate anche a distanza di poco tempo alle stesse imprese, le quali poi risultavano destinatarie anche di inviti alle poche procedure negoziate effettuate, in palese violazione del Codice degli Appalti”.

Anac ricorda che “il principio di rotazione comporta prima di tutto il divieto di affidamento diretto o invito a procedure negoziate nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento”.

“Il Comune di Pescara – aggiunge l’Autorità – avrebbe dovuto cercare di diversificare maggiormente la scelta delle potenziali controparti contrattuali, ampliando la platea di operatori economici a cui rivolgersi. E ciò a garanzia, non solo del principio di concorrenza, ma anche del principio di economicità ed efficacia della pubblica amministrazione, la quale potendo esaminare un maggior numero di offerte provenienti da operatori differenti, sarebbe facilitata nello scegliere quella più consona alle esigenze del caso”.
Anac conclude, pertanto, “riscontrando molteplici violazioni del principio di rotazione e del più generale principio del favor partecipationis, oltre che dei principi di economicità ed efficacia dell’agire della Pubblica Amministrazione”.

Gara telematica e Piattaforma digitale

Gara telematica e Piattaforma digitale : diligenza minima richiesta all’ Operatore Economico alla luce del principio di risultato e della fiducia (art. 1 , art. 2 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. V, 27.02.2024 n. 1924

16. Un primo punto è da chiarire. La procedura per cui è causa è una semplicissima R.D.O. (richiesta di offerta) sulla piattaforma www.acquistinrete.it – sezione Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.). Una procedura rutinaria per qualunque operatore economico dotato di una diligenza minima (non certo “aggravata” come definita dal primo Giudice).
16.1. La procedura, come noto, è sostanzialmente guidata (e semplicissima) e genera le schermate che agevolano la compilazione dei campi. È altrettanto noto, e non può sfuggire a qualunque operatore minimamente avveduto, che la procedura consente di interloquire con la stazione appaltante alla quale possono essere richiesti chiarimenti (nell’ambito della piattaforma) con un servizio di messaggistica.
16.2. È un dato incontestabile che -OMISSIS- sia uscita dalla piattaforma per chiedere chiarimenti alla stazione appaltante per il tramite di una pec. Va peraltro osservato, e anche questa è una circostanza nota a qualunque operatore avveduto, che un conto è utilizzare la piattaforma deputata al governo della procedura, un conto è inviare una pec che transita per il protocollo generale dell’ente in prossimità del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. La scansione temporale per presentare le richieste di chiarimenti all’interno della piattaforma non è casuale per due motivi:
a) la stazione appaltante deve poter vagliare le richieste in tempo utile;
b) la piattaforma è, di norma, sorvegliata dal responsabile della fase di affidamento incaricato di rispondere ai chiarimenti.
16.3. Anche queste sono circostanze note a ogni operatore minimamente diligente.
16.4. In ogni caso, la stazione appaltante, comportandosi lealmente, ha prorogato il termine ultimo per la presentazione delle offerte.
16.5. Quel che è accaduto, molto semplicemente, è che -OMISSIS- non ha utilizzato correttamente la piattaforma, neppure avvalendosi dei mezzi che la medesima piattaforma mette a disposizione degli operatori economici. La conseguenza è che per un errore del tutto evidente, -OMISSIS- ha inserito nel campo relativo all’offerta tecnica dati relativi all’offerta economica, da un lato violando in modo flagrante l’art. 5 del disciplinare di gara, dall’altro, tenendo un contegno ben differente rispetto a quello dell’altro operatore partecipante alla procedura che ha diligentemente utilizzato gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma telematica.
16.6. Una minima conoscenza della piattaforma consente di comprendere che:
a) non esiste alcuna manomissione della piattaforma, neppure gestita dalla stazione appaltante;
b) non esiste alcun equivoco nella gara per cui è causa, che poteva essere agevolmente portata a termine semplicemente seguendo la procedura;
c) l’appellante, più che dolersi della gara, si duole del funzionamento della piattaforma, le cui funzionalità non sono state utilizzate correttamente dalla stessa appellante.
In definitiva, -OMISSIS- si deve dolere della propria mancanza di cautele minime. Nell’ambito delle gare pubbliche, è necessario adempiere, con scrupolo e diligenza, a quanto previsto dal bando e dalle norme tecniche. La disciplina di gara è posta a garanzia di tutti i partecipanti e il suo erroneo utilizzo rimane a rischio del partecipante nell’ambito della propria autoresponsabilità. La gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell’integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l’apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l’immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta. Questo non significa che i partecipanti possano violare la procedura e addurre a giustificazione cause che non coinvolgono in alcun modo la stazione appaltante.

17. Un punto è ancora da chiarire. Il primo Giudice ha respinto il ricorso avverso l’esclusione di -OMISSIS- e dichiarato improcedibile il ricorso nella parte in cui era diretto a contestare l’aggiudicazione in favore della controinteressata. Il ricorso è invece integralmente infondato.
17.1. Le argomentazioni spese dal TAR sostengono ampiamente il rigetto integrale del ricorso posto che, non essendo rilevabile alcun vizio negli atti della stazione appaltante, è conseguente la legittimità dell’esclusione di -OMISSIS-, la legittimità dell’ammissione di -OMISSIS- (che non ha violato in alcun modo la lex specialis di gara) e, nel suo complesso, la legittimità dell’intera procedura che non necessitava di alcuna riedizione.
17.2. Non è superfluo osservare, nonostante la procedura sia stata indetta nella vigenza del d.lgs. 50/2016, che l’operato della stazione appaltante è perfettamente in linea col principio del risultato previsto dall’art. 1 del d.lgs. 36/2023.
17.3. Questa Sezione ha già utilizzato disposizioni del d.lgs. 36/2023 come supporto interpretativo idoneo a risolvere controversie inerenti il d.lgs. 50/2016 (Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 2023, n. 5665).
17.4. L’art. 1 è collocato in testa alla disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici ed è principio ispiratore della stessa, sovraordinato agli altri. Si tratta di un principio considerato quale valore dominante del pubblico interesse da perseguire attraverso il contratto e che esclude che l’azione amministrativa sia vanificata ove non si possano ravvisare effettive ragioni che ostino al raggiungimento dell’obiettivo finale che è:
a) nella fase di affidamento giungere nel modo più rapido e corretto alla stipulazione del contratto;
b) nella fase di esecuzione (quella del rapporto) il risultato economico di realizzare l’intervento pubblico nei tempi programmati e in modo tecnicamente perfetto.
17.5. Il richiamo operato dall’appellante al principio della fiducia di cui all’art. 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici (pagina 7 della memoria depositata il 10 ottobre 2023), più che avallare le tesi della medesima appellante, le confuta. L’affermazione secondo cui “il legislatore ha inteso valorizzare il comportamento legittimo, trasparente e corretto dell’amministrazione e degli operatori economici, che si presume tale, e che non si fonda più sul “sospetto” è del tutto corretta. L’appellante, però, da tale corretta premessa non trae altrettanto corrette conclusioni. Il principio della fiducia di cui all’art. 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della p.a., in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile. Il principio del risultato e quello della fiducia sono avvinti inestricabilmente: la gara è funzionale a portare a compimento l’intervento pubblico nel modo più rispondente agli interessi della collettività nel pieno rispetto delle regole che governano il ciclo di vita dell’intervento medesimo. Regole che l’appellante, all’evidenza, non ha rispettato.
18. Per tutto quanto sopra detto, il Collegio ritiene che l’appello debba essere respinto, e di conseguenza rigettato il ricorso di primo grado con la diversa motivazione sopra esplicitata.

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