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Avvio della fase di consultazione pubblica di ITAS

Avvio della fase di consultazione pubblica di ITAS 9, ITAS 12, ITAS 14 e ITAS 18

È stata avviata la fase di consultazione pubblica sulle proposte di ITAS 9 – Ricavi e proventi, ITAS 12 – Bilancio consolidato, ITAS 14 – Partecipazioni in organismi controllati o collegati e accordi a controllo congiunto e ITAS 18 – Costi e oneri, che avrà termine il 15 giugno 2024.

Corruzione nell'agricoltura

Corruzione nell’agricoltura: danni all’economia del territorio, alla democrazia e ai diritti dei lavoratori. Un contributo di Marco Omizzolo

Marco Omizzolo

Pratiche corruttive agite nella gestione dei fondi europei per lo sviluppo rurale. Quanto emerge dalle indagini condotte, a partire dal 2020, dal NIPAAF (Nuclei Investigativi di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale) del gruppo carabinieri forestale di Frosinone porterebbe al disvelamento di condotte lesive dei principi della concorrenza, della trasparenza e della legalità, messe in atto da funzionari pubblici e imprenditori privati. Marco Omizzolo analizza quanto la corruzione possa condizionare lo sviluppo sano dell’agricoltura, aprendo alla presenza delle mafie e al diffondersi del caporalato.

 

Carburante, prodotti alimentari e promesse di posti di lavoro per propri familiari, costituirebbero, secondo le accuse, da provare in sede processuale, la merce di scambio offerta ad un dirigente della Regione Lazio da parte di alcuni soggetti privati del settore agricolo che richiedevano i contributi europei, per accelerare la definizione delle pratiche o per risolvere problemi burocratici legati ai finanziamenti.

 

I fatti dovranno essere confermati, ma intanto per il sociologo Marco Omizzolo rappresentano l’ennesima spia a dimostrazione di un sistema poroso su cui pare intervenire solamente la magistratura mentre ci sarebbe bisogno della presenza di una politica attenta.

 

Partendo dall’analisi di quanto sta emergendo anche da una seconda inchiesta, legata sempre ai fondi pubblici per l’agricoltura, riguardante il territorio di Latina, Omizzolo richiama la necessità impellente di porre attenzione da parte di tutti i soggetti istituzionali per impedire che organizzazioni mafiose, in particolare agromafiose possano mettere le mani nel denaro pubblico come è già accaduto in alcune aree di Campania, Sicilia, in Puglia.

 

Rifacendosi alle inchieste riguardanti la regione Lazio, si evidenzia come la commistione tra questo genere di pratiche corruttive, il sud pontino e l’area del frusinate, per la storia criminale del territorio, sia particolarmente inquietante.

 

La violazione delle regole della competizione e della trasparenza necessarie nei riguardi di altri imprenditori agricoli, così invece messi in difficoltà, sancirebbe una maniera fraudolenta e corruttiva di gestione di ruoli e denaro pubblici che mina libertà e democrazia in un altro settore fondamentale dell’economia del paese quale è l’agricoltura.

 

Secondo Omizzolo, attento conoscitore del fenomeno del caporalato, questo genere di pratica avrebbe un’incidenza anche nella gestione della manodopera:“le forme di sfruttamento e riduzione in schiavitù stanno dentro questo sistema criminale che vede insieme pezzi della politica, pezzi della pubblica amministrazione, liberi professionisti che agiscono in modo irregolare, illecito, a volte anche violento a danno della democrazia, dei diritti dei lavoratori, dell’ambiente e della dignità degli esseri umani.”

*sociologo, ricercatore Eurispes

avvisopubblico.it

 

I costi della manodopera


Specificazione costi manodopera: il Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato torna sulla specificazione dei costi della manodopera e sul delicato equilibrio tra esclusione automatica e soccorso istruttorio
Di
Redazione -
7 Giugno 2024

Con sentenza n. 4502 del 2024, il Consiglio di Stato è intervenuto sul tema dell’obbligo degli operatori economici di specificare, all’interno dell’offerta tecnica, i costi della manodopera e agli oneri di sicurezza.

Nel caso concreto, un’impresa era stata esclusa da una procedura di gara avente ad oggetto “contact center di assistenza al cittadino in materia di fondi di solidarietà, di fondi di garanzia e altri servizi istituzionali” per non aver espressamente indicato, all’interno dell’offerta tecnica, il costo della manodopera e gli oneri per la sicurezza.

L’operatore economico ha censurato il provvedimento di esclusione, poiché dalla lex specialis non prevedeva l’obbligo di specificare tali voci di costo e, inoltre, riteneva che l’attività oggetto del bando rientrasse nella categoria delle prestazioni d’opera professionale, per cui è impossibile individuare il costo orario.

Tanto il giudice di prime cure, quanto il Consiglio di Stato, come vedremo, hanno ritenuto non condivisibili le censure mosse dall’impresa.

Per quanto riguarda la natura dell’attività, il Consiglio di Stato ha chiarito che “i servizi di natura intellettuale sono, dunque, quelli che, da un lato, richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse (a prescindere dal luogo in cui tali prestazioni devono essere svolte), dall’altro non si sostanziano nella esecuzione di attività ripetitive e di meri compiti standardizzati, che non richiedono cioè l’elaborazione di soluzioni personalizzate per ciascun utente del servizio.”  In questa categoria non rientravano i servizi di contact center per l’assistenza ai cittadini, dunque l’impresa avrebbe potuto determinare il costo della manodopera senza difficoltà alcuna.

Il secondo motivo d’appello atteneva alla mancata previsione all’interno del bando di un obbligo di specificare le voci di costo relativamente alla manodopera e agli oneri di sicurezza.

Il Collegio non ha ritenuto fondato neanche questo secondo profilo di doglianza, poichè “con orientamento consolidato che il Collegio intende qui confermare, che l’omessa indicazione, in tal senso, nel corpo della lex specialis appare priva di rilievo affidante, in ragione della attitudine eterointegrativa della prescrizione normativa del Codice, che deve senz’altro postularsi ben nota ad ogni serio ed informato operatore economico (Cons. Stato, V, 8 aprile 2021, n. 2839; in tal senso anche Cons. Stato 4806/2020 cit.). “

In tal senso, l’automatismo dell’esclusione in caso di omessa indicazione dei costi inerenti al personale a agli oneri di sicurezza è ritenuto coerente anche con il diritto europeo.

Al riguardo, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha statuito che “I principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza, quali contemplati nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un’offerta economica presentata nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l’esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d’appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione” (C. Giust. UE, sez. IX, 2 maggio 2019 C-309/18).

Con un terzo motivo l’appellante ha lamentato la scarsa chiarezza del bando di gara e la natura fuorviante della modulistica messa a disposizione dalla stazione appaltante, che aveva impedito anche ad altri operatori (4 su 5 partecipanti) di specificare le voci di costo.

Il Consiglio di Stato ha condiviso questa doglianza, ritenendo che i moduli predisposti dalla stazione appaltante fossero oggettivamente fuorvianti e rendessero materialmente impossibile la specificazione dei costi, rendendo perciò necessario un soccorso istruttorio da parte dell’amministrazione.

“Di conseguenza, sebbene non sia violativo della normativa comunitaria prevedere una ipotesi di esclusione automatica dalla procedura selettiva per mancata indicazione dei costi della manodopera, è comunque necessario operare una valutazione in concreto sulle indicazioni fornite nella documentazione di gara che non devono dare adito a dubbi circa gli adempimenti richiesti a pena di esclusione.”

Ciò significa che, laddove l’errore commesso dagli operatori economici sia dipeso in parte dalla stazione appaltante, la regola della immediata esclusione deve essere mitigata anche in virtù del principio di buona fede cui devono ispirarsi i rapporti tra la pubblica amministrazione e gli operatori economici (oggi previsto dall’art. 5, comma 1, d.lgs. 36/2023).

Dunque, in casi come quello all’attenzione del Consiglio di Stato,  “in applicazione dei principi generali di tutela dell’affidamento e di massima partecipazione alla gara, di trasparenza e proporzionalità, deve essere consentito all’operatore economico, a salvaguardia della buone fede dei concorrenti e in via di eccezione alla regola della esclusione automatica, di sanare la propria posizione e regolarizzare l’offerta mediante attivazione del potere di soccorso istruttorio della Stazione appaltante, ottemperando agli obblighi previsti dalla legge in materia entro un termine stabilito dalla amministrazione aggiudicatrice (cfr. Cons. Giust. Amm., 31 marzo 2021, n. 278; id. 7 gennaio 2020, n. 19).”
giurdanella.it

Incentivi Imu e Tari, le regole della Corte dei conti

La Corte dei Conti, sezione regionale Lombardia, è stata interpellata con diversi quesiti inerenti l’applicazione e l’interpretazione dell’istituto, introdotto dall’art. 1, comma 1091, della legge 145/2018, che prevede la possibilità per gli enti locali (previa approvazione di apposito regolamento) di destinare “… il maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato … al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente … in deroga al limite di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75…”.

 

I magistrati contabili, nella deliberazione n. 113/2024/PAR del 27 maggio 2024, hanno fornito le seguenti indicazioni:

 

IN MERITO ALLA BASE DI CALCOLO

– il “montante” a cui rapportare la percentuale massima del 5% è chiaramente individuato dalla norma laddove specifica che gli incentivi al personale (ed il potenziamento delle risorse strumentali) è costituito dal maggior gettito accertato e riscosso delle entrate comunali, nell’esercizio fiscale precedente e risultante dal conto consuntivo approvato; l’unico parametro di riferimento considerato dal legislatore è il maggior incasso (di competenza) di tali entrate accertate, per l’appunto, nell’esercizio di competenza, senza che alcun rilievo o valenza possa attribuirsi né agli accertamenti singolarmente considerati (ignorando del tutto il correlato dato della relativa riscossione) né al computo delle riscossioni eventualmente avvenute a residuo per le medesime tipologie di entrate, sia che siano riferite all’accertamento effettuato nell’esercizio ancora precedente (ed incassate in quello corrente), sia che siano derivate dalla riscossione coattiva di ruoli provenienti da esercizi pregressi (e quindi ancora più remoti);

– in altri termini, deve ritenersi che non sia sufficiente il maggior accertamento, ma anche il maggior incasso, limitatamente all’anno a cui lo stesso accertamento si riferisce;

– per la declinazione di “maggiore incasso” si può fare riferimento alla giurisprudenza contabile formatasi in materia di utilizzo dei proventi per sanzioni del Codice della Strada (sezione regionale Marche, deliberazione n. 3/2020);

 

IN MERITO ALL’APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI

– con riferimento alla tempestività dell’approvazione del rendiconto si deve avere riguardo al rendiconto dell’esercizio antecedente a quello in cui sono stanziate le risorse (quindi, al medesimo rendiconto in cui è accertato il “maggiore gettito accertato e riscosso”);

– il ritardo (anche di pochi giorni) rispetto alla scadenza, eventuale proroga compresa, nell’approvazione del rendiconto (anche senza responsabilità “dei dipendenti coinvolti nelle iniziative di potenziamento del settore entrate”) inibisce l’erogazione degli incentivi di cui trattasi.

gianlucabertagna.it

 

Escluso il cumulo giuridico delle sanzioni per i tributi locali

Con l’approvazione in data 24.05.2024 del testo definitivo del decreto attuativo della riforma delle sanzioni (Legge 9 agosto 2023, n. 111), adottato in attuazione della Delega fiscale, il legislatore è intervenuto sulla definizione dell’ambito operativo del cumulo giuridico previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

In particolare sia al comma 1 che al comma 2 dell’art. 12 è stato, espressamente escluso il cumulo delle sanzioni per gli omessi pagamenti.

Va precisato che l’esclusione appare coerente con l’indirizzo della giurisprudenza della Corte di Cassazione espresso con la sentenza n. 11432 del 2022 e la sentenza n. 5744 del 2021, secondo cui “L’ontologica differente offensività delle due violazioni [liquidazione dell’imposta e versamento ndr] consente pertanto di affermare che il tardivo od omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non è assoggettabile all’istituto della continuazione, disciplinato dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 2, ma alla più severa disciplina del cumulo materiale delle sanzioni, previsto dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, che applica per ciascun mancato o tardivo pagamento un trattamento sanzionatorio, proporzionale ed autonomo, pari al trenta per cento di ogni importo non versato (cfr. Cass. n.10357/20151733/2018 e da ultimo Cass. 4155/2020)”.

Su tale tema tuttavia la Corte non si è sempre espressa in modo univoco infatti di recente aveva adottato una posizione favorevole all’ applicazione del cumulo giuridico per la fattispecie dell’omesso pagamento. Nello specifico con l’ordinanza n. 3885 del 2024, in materia di TARI, la Corte aveva affermato che la reiterata violazione dell’obbligo di versamento per più annualità, riferito allo stesso immobile, può beneficiare della sanzione unica più grave, aumentata dalla metà al triplo prevista nell’articolo 12, comma 5, D.Lgs 472/1997. In materia di IMU invece con l’ordinanza n. 7710/2024, aveva ritenuto che “in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell’imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di prevista dall’articolo 12, comma 5, del Dlgs n. 472/1997, che consente di irrogare un’unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo”.

Con il chiarimento del legislatore il cumulo giuridico delle sanzioni nei tributi locali a seguito della notifica di avvisi accertamento su più annualità non si potrà applicare, a partire dalle violazioni commesse dal prossimo 1° settembre.
neopa.it

Delibera Pef da pubblicare

La delibera di adozione del PEF va pubblicata in “Amministrazione Trasparente”

 

In merito alle disposizioni a cui adempiere connesse alla revisione obbligatoria del Piano Economico Finanziario TARI 2024 si segnala che ANAC, rispondendo ad un quesito sottopostole, concernente l’eventuale obbligo di pubblicazione della delibera di approvazione del PEF da parte degli Enti nella propria sezione Amministrazione Trasparente, abbia manifestato la propria posizione favorevole mediante la Deliberazione n.719/2021.

 

Occorre precisare che l’assolvimento di tale prescrizione non si inquadra come un obbligo giuridicamente vincolante, dal momento che non si rilevano specifiche normative né a livello di pubblicazione di atti tributari (ad esempio l’articolo 13, comma 15-ter, del Dl 201/2011), né provvedimenti specifici da parte di ARERA.

 

L’ Autorità Anticorruzione ha tuttavia voluto giustificare la propria interpretazione trovando riscontro nell’art. 40 del D.Lgs 33/2013, che postula la necessità della pubblicazione in favore degli utenti delle informazioni di carattere ambientale territoriale. Tra queste, secondo l’art. 2 comma 1 del Dlgs. 195/2005 sono da intendersi incluse quelle relative ai rifiuti (punto 2) e quelle relative alle informazioni di carattere economico concernenti le attività connesse a tale settore (punto 5), categoria a cui il PEF, così come formulato in base al Metodo Tariffario ARERA, appartiene a pieno titolo.

neopa.it

 

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