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Il diritto di accesso e la disponibilità della documentazione

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Il diritto di accesso e la disponibilità della documentazione, nella sentenza del Consiglio di Stato.

La notizia indicata, ulteriori documenti e note sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

La motivazione del rigetto del ricorso per lo scioglimento per mafia

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La motivazione in caso di rigetto del ricorso avverso il decreto di scioglimento del Consiglio comunale per condizionamenti mafiosi, nella sentenza del Consiglio di Stato.

La notizia indicata, ulteriori documenti e note sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accordo per la formazione

SNA, ITACA E IFEL: SIGLATO ACCORDO PER LA FORMAZIONE CONTINUA SULLA NUOVA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI

SNA, IFEL ed ITACA collaborano da diversi anni nelle attività di promozione e realizzazione di percorsi formativi in materia di contrattualistica pubblica, condividendo, azioni didattiche, esperienze, expertise e know how. Con la sottoscrizione dell’accordo si sono impegnati di fatto a promuovere un’organizzazione stabile per la realizzazione di attività di formazione continua sulla disciplina dei contratti pubblici. Saranno messe in campo azioni, dedicate al personale delle stazioni appaltanti e centrali di committenza di ambito nazionale e territoriale, basate su regole comuni e condivise al fine di assicurare l’omogeneità dell’azione formativa sul territorio nazionale, anche in un’ottica di ottimizzazione della spesa pubblica e di raggiungimento degli obiettivi della strategia professionalizzante.

L’accordo, firmato dal Presidente ITACA Elisa De Berti (Vicepresidente della Regione Veneto), dal Segretario Generale SNA Riccardo Sisti e dal Direttore IFEL Pierciro Galeone è di durata quinquennale e prevede lo sviluppo di una intensa collaborazione tra le parti a sostegno del rafforzamento della capacità delle stazioni appaltanti nella gestione del ciclo dei contratti pubblici.

Per l’attuazione dell’accordo saranno coinvolte la Rete degli Osservatori regionali dei contratti pubblici, le articolazioni territoriali di Anci e le sedi decentrate di Sna.

Gli obiettivi specifici della collaborazione prioritariamente individuati riguarderanno un’attività formativa continua e specialistica, il rafforzamento, a livello centrale e territoriale, del sistema della formazione e aggiornamento attraverso l’utilizzo di competenze riconosciute di stazioni appaltanti e centrali di committenza regionali, la promozione di un approccio metodologico e un modello operativo univoco e condiviso alle tematiche inerenti la materia dei contratti pubblici, con lo scambio di buone prassi; il miglioramento delle competenze e delle abilità in ragione delle nuove norme e la realizzazione di un’economia di scala nell’ambito della spesa sostenuta dalle stazioni appaltanti per le attività di formazione del personale, a sostegno delle politiche di razionalizzazione della spesa pubblica.

Le riserve nei concorsi

Prendendo spunto dal nuovo art. 5 “Categorie riservatarie, preferenze e parità di genere” del d.p.r. 487/1994[1] per effetto delle modifiche introdotte dal d.p.r. 16 giugno 2023, n. 82, riepiloghiamo le riserve obbligatorie che caratterizzano i concorsi.

 

Vi sono, infatti, particolari categorie di cittadini che beneficiano di una quota di riserva nei concorsi per l’accesso al pubblico impiego; dette riserve, di regola, non possono superare la metà dei posti banditi.

 

Il principio è contenuto nell’art. 5, comma 1, del d.p.r. 3/1957[2]: “Nei concorsi per l’ammissione alle carriere direttive e di concetto le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso”, ed è confermato dall’art. 7, comma 2, della legge 68/1999[3], dall’art. 1014, comma 1, del d.lgs. 66/2010[4] e dall’art. 5, comma 1, del d.p.r. 487/1994.

 

Tale principio, però, va messo in relazione con il diritto di alcune categorie di cittadini di poter accedere ai posti pubblici ed infatti, nel caso soprattutto di enti di minori dimensioni, è possibile prioritariamente riservare l’unico posto ad una delle categorie previste dalle disposizioni di legge in materia. Ciò soprattutto nel caso della scopertura della quota d’obbligo prevista dalla legge 68/1999. Il Dipartimento della Funzione Pubblica nella direttiva n. 1/2019[5]: “Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette” ha specificato che: “Nei concorsi pubblici ad un solo posto, ferma restando la partecipazione aperta a tutti, il posto unico bandito rimane riservato al disabile che risulti idoneo, atteso l’obbligo di copertura della quota”.

Le riserve obbligatorie sono le seguenti:

 

    riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate;

    riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

    riserva di posti a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ai sensi dell’art. 18, comma 4, del d.lgs. 40/2017, introdotta dal d.l. 44/2023, convertito in legge 74/2023.

 

Le ultime due riserve costituiscono un computo che si sviluppa nel tempo e le varie frazioni di posto si sommano una dopo l’altra fino ad ottenere un posto intero.

 

L’ordine delle riserve soprariportate è lo stesso individuato dal comma 3 dell’art. 5 citato che precisa quanto segue: “Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva (…).”

 

Tratto da Personale News n. 21/2023

 

NOTE

 

[1] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-05-09;487!vig=

 

[2] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3!vig=

 

[3] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68!vig=

 

[4] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66!vig=

 

[5]Disponibile al link: https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/25-06-2019/direttiva-concernente-%E2%80%9Cchiarimenti-e-linee-guida-materia-di

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I dati del FSC

Nelle more del perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n.232, con il quale vengono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2024, si comunica che, al fine di facilitare la programmazione e la gestione del bilancio di previsione degli enti locali per il corrente esercizio finanziario, sono stati resi disponibili alla pagina web https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/in/cod/40 e sono visualizzabili con le consuete modalità i dati relativi al FSC 2024.

Al 2025 l’obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU

 

Con un emendamento proposto da Anci/Ifel, approvato in Senato al ddl di conversione in legge (Atto Senato n. 899) del dl n. 132/2023, viene prorogato al 2025 l'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Durante la fase di sperimentazione avviata dal Mef a metà ottobre, i Comuni avevano riscontrato alcune criticità, tra cui l’assenza di alcune fattispecie impositive finora regolamentate nei rispettivi atti, che si auspica verranno integrate nel corso del più ampio lasso di tempo concesso dal Parlamento.

 

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