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Le dichiarazioni false in sede concorsuale

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Le autodichiarazioni mendaci in sede concorsuale determinano il licenziamento solo se il falso è stato decisivo, così la Corte di cassazione.

La notizia indicata, ulteriori documenti e note sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Personale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legittimo il soccorso con cauzione con altro beneficiario

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, è legittimo l'operato della stazione appaltante che abbia attivato il soccorso istruttorio al fine di consentire la correzione di un errore materiale, rilevabile ictu oculi, contenuto nella cauzione provvisoria prodotta dall'operatore economico (nel caso di specie, la polizza recava l'indicazione di un beneficiario sbagliato). ► V. anche TAR Sicilia, Catania, sez. III, sent. n. 2350/2019, in questa Rivista.

Consiglio di Stato, sezione V, 4 giugno 2024, n. 4984 

 

La violazione della privacy e il risarcimento del danno

Trattamento dei dati personali: una violazione del RGPD non dà ex se diritto al risarcimento, essendo necessaria la prova del danno, qualunque ne sia la gravità

L'art. 82, § 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), dev'essere interpretato nel senso che: 1) una violazione di tale regolamento non è sufficiente, di per sé, a fondare un diritto al risarcimento ai sensi di tale disposizione. L'interessato deve altresì dimostrare l'esistenza di un danno causato da tale violazione, senza tuttavia che detto danno debba raggiungere un certo grado di gravità; 2) il timore nutrito da una persona che i suoi dati personali, a causa di una violazione di tale regolamento, siano stati divulgati a terzi, senza che si possa dimostrare che ciò sia effettivamente avvenuto, è sufficiente a dare fondamento a un diritto al risarcimento purché tale timore, con le sue conseguenze negative, sia debitamente provato; 3) per determinare l'importo dovuto a titolo di risarcimento di un danno fondato su tale disposizione, da un lato, non si devono applicare mutatis mutandis i criteri di fissazione dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti all'art. 83 di tale regolamento e, dall'altro, non si deve conferire a tale diritto al risarcimento una funzione dissuasiva; 4) per determinare l'importo dovuto a titolo di risarcimento di un danno fondato su tale disposizione, non occorre tenere conto di violazioni simultanee di disposizioni nazionali relative alla protezione dei dati personali, ma che non hanno come oggetto quello di precisare le norme di tale regolamento.

Corte di giustizia UE, terza sezione, 20 giugno 2024 

 

L'utilizzo della carta di credito e il fondo economale

Per l’utilizzo della carta di credito bisogno creare un fondo economale o almeno un sub-conto del conto economale
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Liguria, sentenza n 50 del 18 giugno 2024

Si ritiene utile richiamare la giurisprudenza di questa Corte, formatasi  proprio in tema di utilizzo di strumenti di pagamento elettronico per far fronte  a spese economali, che ha già condivisibilmente ritenuto opportuno che le  spese effettuate con tale modalità fossero rendicontate con le stesse regole previste per il fondo economale e, in particolare, mediante la creazione di fondo  economale dedicato intestato al titolare della carta ovvero, in alternativa, che  fosse  reso il conto sull’utilizzo  della carta (quanto meno quale sub-conto del  conto economale), con una cadenza idonea a consentire al responsabile del servizio finanziario di effettuare i controlli di competenza, onde verificare che i  giustificativi di pagamento fossero corrispondenti con gli estratti conto mensili

Secondo la richiamata giurisprudenza il sub-conto e la documentazione contabile vanno allegati alla contabilità economale e devono trovare riscontro nella contabilità stessa e in quella dell’Ente, onde consentire lo svolgimento dei controlli interni ed esterni.

E’ stato altresì, messo in luce come la finalità  di incrementare l’utilizzo di tale modalità di pagamento vada perseguita mediante disposizioni regolamentari che, in analogia con quanto previsto per l’utilizzo del fondo economale, consentano di risalire all’ordinatore della spesa, alle modalità, al genere o tipologia di spese ed al motivo che dette spese ha determinato mediante  la resa di un conto autonomo o di un sub-conto (cfr. Sez. giur. Veneto, sent. 8 febbraio 2017, n. 21 e 15 luglio 2019, n. 112).

In difetto, infatti, potrebbero determinarsi eventuali abusi laddove non fosse  nei fatti possibile esercitare uno stringente ed accurato controllo delle spese.

Va, infine, detto che sorgono in capo al titolare della carta specifici obblighi che comprendono la necessità di adottare idonee procedure di sicurezza per la custodia ed il buon uso della stessa, per cui è previsto dal medesimo regolamento regionale in esame che dalla violazione di tali obblighi possa  sorgere responsabilità amministrativa e contabile, laddove ad esempio si verifichino casi di smarrimento o di uso non autorizzato e/o fraudolento.

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Si al rinnovo del contratto Dirigenti Funzioni Locali

Via libera del Consiglio dei Ministri al contratto dei dirigenti delle Funzioni Locali

 

Nel corso della seduta odierna, il Consiglio dei Ministri ha finalmente deliberato l’autorizzazione al Ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, all’espressione del parere favorevole del Governo sull’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area Funzioni locali, triennio 2019-2021, sottoscritta in data 11 dicembre 2023 dall’ARAN e dalle Confederazioni e organizzazioni sindacali di categoria.

Nuova proroga TARI e PEF rifiuti al 20 luglio 2024

Con un emendamento al cd. “decreto coesione” (decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60), approvato dalla Commissione Bilancio, il termine per l’approvazione dei PEF per il servizio di gestione dei rifiuti, delle tariffe e dei regolamenti TARI è stato nuovamente prorogato al 20 luglio 2024.

Il termine originario, previsto dall’ articolo 3, co. 5-quinquies del dl 228/2021, fissato al 30 aprile di ciascun anno, era stato precedentemente prorogato al 30 giugno 2024 dall’articolo 7 del d.l. 39/2024.

La nuova proroga, fortemente richiesta da Anci, è opportunamente intervenuta per concedere un lasso di tempo maggiore alle amministrazioni rinnovate dopo le elezioni degli scorsi 8 e 9 giugno.

Resta al momento ancora non accolta la richiesta di un intervento tampone per alleggerire i PEF dalle richieste di compensazione sulle tariffe degli ‘impianti minimi’, che tuttavia l’Associazione continuerà a riproporre in tutte le sedi istituzionali e legislative.  

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