I pareri Aran sui dirigenti dell'area funzioni locali
Pareri dell’Aran in tema di dirigenza enti locali.
La notizia indicata, ulteriori documenti e note sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Personale
Pareri dell’Aran in tema di dirigenza enti locali.
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Avviso agli operatori economici per il pagamento degli importi a favore dell’Autorità
Si avvisano gli operatori economici che sono stati riscontrati dei problemi nell’acquisizione dei dati da parte della Piattaforma contratti pubblici per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Tale situazione potrebbe dar luogo alla temporanea impossibilità di procedere alla generazione dell’avviso di pagamento pagoPA tramite il sistema di Gestione dei Contributi Gara e al successivo pagamento del contributo dovuto da parte degli Operatori Economici. Dell’avvenuta risoluzione di tali problematiche sarà data tempestivo avviso sul Portale di ANAC.
Nelle more della risoluzione di quanto sopra evidenziato, se in prossimità della scadenza dovesse persistere l’impossibilità ad effettuare il pagamento mediante avviso pagoPA, gli Operatori Economici possono effettuare il versamento del contributo tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
• IBAN: IT 92 E 01030 03200 000005748153
Nella causale del bonifico dovrà essere indicato il codice CIG della gara cui si intende partecipare, il nominativo e il codice fiscale del debitore.
La ricevuta del pagamento dovrà essere inviata alla casella di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. avendo cura di specificare:
• codice fiscale del debitore
• nominativo del debitore
• indirizzo mail del debitore
Viste la circostanze eccezionali derivanti dalla fase di avvio del nuovo sistema di gestione degli appalti, si invitano le stazioni appaltanti ad accettare attestazioni del versamento della contribuzione dovuta per la partecipazione alle gare anche se avvenute con data successiva a quella di scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta
ANAC
Comuni e digitalizzazione degli appalti: l’acquisizione dei Cig è contestuale all’invio della richiesta
Alcuni comuni hanno riscontrato criticità in questa prima fase di applicazione della digitalizzazione dell’ecosistema dei contratti pubblici.
Riguardo all’auspicata semplificazione del processo di acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) per affidamenti diretti di valore inferiore a 5.000 euro, Anac ricorda che con il Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, è stato chiarito che l’utilizzo dell’interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma dell’Autorità, è disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024.
Ciò significa che fino a tale data, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, il Cig potrà essere acquisito, oltre che attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per la gestione dell’affidamento, anche tramite l’interfaccia web messa a disposizione direttamente dall’Autorità tramite la piattaforma contratti pubblici - PCP.
Riguardo i supposti tempi di attesa per l’acquisizione del Cig, derivanti da messaggi fuorvianti presenti in alcune piattaforme, Anac conferma che la piattaforma rilascia il Cig contestualmente all’invio della richiesta.
In relazione alle difficoltà riscontrate nell’accesso a piattaforme certificate di altre regioni, si rammenta che, previo accordo, è possibile avvalersi di una delle piattaforme certificate messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da Regioni o Province Autonome ovvero da soggetti privati che le rendano disponibili sul mercato.
L’elenco delle piattaforme digitali certificate è consultabile nel Registro Piattaforme Certificate.
Riguardo l’accesso tramite Spid, si ricorda che in base alla normativa vigente è il sistema che consente a cittadini e imprese di accedere con un’unica username e password a tutti i servizi online delle Pubbliche amministrazioni, in maniera semplice e sicura, da qualsiasi dispositivo. Anche l’Autorità ha adottato questa modalità, insieme ad altri strumenti equivalenti.
E mi raccomando: assegnate gli obiettivi entro Febbraio
Ognuno di noi ha il suo livello di sopportazione. Io, per certe cose, il mio l’ho raggiunto.
E sinceramente non ce la faccio più a sopportare le Circolari/Note/Documenti/Direttive in materia di performance che di tanto in tanto ci vengono inviate.
È dal 1995 – più o meno quando mi sono affacciato al mondo degli enti locali – che so che devo lavorare per obiettivi. Dopo il d.lgs. 77/1995 è arrivato il d.lgs. 267/2000 e pure lì era evidente che servisse una programmazione per obiettivi da affiancare al bilancio: c’era il Peg, c’era il piano degli obiettivi, c’era la Relazione previsionale e programmatica.
Una mattina del 2009, poi, ci si sveglia e arriva il d.lgs. 150/2009: e avanti con la solita storia: obiettivi, rendicontazioni, valutazioni, ecc. Io mi son detto: cos’è tutto questo frastuono? Sono cose che facciamo da anni. Ma niente da fare, siamo riusciti a trasformare un sano concetto in un mero adempimento.
Non contenti, bisogna rimettere in gioco tutto… e arriva il Piao!
E poi Circolari, Decreti, Direttive… ma bastaaaa!
Affidamento diretto ed utilizzo di Piattaforme telematiche di negoziazione
04.01.2024 Redazione
Quesito: Risultando che le stazioni appaltanti, relativamente al PNRR, possono procedere entro le relative soglie tramite Affidamento Diretto mediante “autonomo utilizzo di strumenti telematici” (rif. https://asmel.eu/downloads/nota-operativa-qualificazione-pnrr-e-nuovo-codice.pdf) Si richiede un chiarimento circa questo aspetto: gli strumenti telematici a cui si fa riferimento sono obbligatoriamente sistemi di negoziazione elettronici come MEPA o equivalenti regionali (es. Start Regione Toscana)? O è sufficiente che tutti gli scambi e le comunicazioni avvengano ad esempio via PEC? Dovendo urgentemente affidare un servizio specifico ad un soggetto non iscritto a nessuna di queste piattaforme ci chiediamo se sia regolare procedere con affidamento diretto e scambio di atti e comunicazioni via PEC senza effettuare la procedura su Mepa o simili. L’importo è inferiore ai 5000 euro, pertanto sarebbe rispettata normativa che obbliga il ricorso a Mepa o simili solo sopra i 5000 euro, inoltre la prestazione in oggetto è molto specifica e non presente su alcun catalogo Mepa o simili.
Risposta aggiornata: Si chiarisce che, come indicato nell’Allegato 1 al nuovo codice, gli strumenti telematici (lett. che consentono l’integrazione di telecomunicazioni) possono essere strumenti di negoziazione, ovvero strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo, oppure strumenti di acquisto, ovvero strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo, tra cui rientra, ad esempio, il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo. Pertanto la prima delle ipotesi da voi riportate non appare corretta. Per quanto riguarda la questione in esame, si ricorda che l’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 ha modificato l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro. Dall’1 gennaio 2019 le pubbliche amministrazioni sono obbligate a ricorrere al MEPA per forniture di beni e l’acquisto di servizi di importo superiore ai 5.000 euro. Tuttavia occorre considerare che nel nuovo codice dei contratti, all’art. 25 è stato previsto, dal primo gennaio 2024, l’obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, piattaforme certificate secondo le regole tecniche di cui all’articolo 26. Pertanto, pur considerando che nel caso concreto si tratta di affidare una servizio di importo inferiore a 5.000 euro, la risposta al secondo quesito è negativa. Si ricorda che anche per gli affidamenti in oggetto vale il rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I ed in particolare il principio di cui all’art. 2 (principio della fiducia) e di cui ai commi 4, 5, e 6 dell’art. 14. In particolare, quest’ultimo comma 6 dispone che “un appalto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”. (Parere MIT n. 2196/2023)
Quesito: In caso di determina a contrarre da approvare e bando da pubblicare dopo il 1/7/2023, relativo a forniture, servizi o lavori finanziati da fondi PNRR, si chiede se il riferimento normativo da utilizzare relativo alle soglie sia l’art. 35, D.Lgs. 50/2016 oppure l’ art. 14, D.Lgs. 36/2023
Risposta aggiornata: I metodi di calcolo dell’importo stimato dell’appalto al fine di individuare la disciplina applicabile (sopra o sottosoglia) di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 sono stati riprodotti testualmente nell’articolo 14 del D.Lgs. 36/2023. Visto che la determina a contrarre è successiva al 1 luglio 2023, data in cui è divenuto efficace il D.Lgs. 36/2023 può essere corretto fare riferimento all’art. 14 del predetto decreto legislativo. In merito all’applicabilità del D.Lgs. 50/2016 agli appalti PNRR/PNC, la disposizione transitoria di cui all’art. 225, comma 8, D.Lgs. 36/2023 e la circolare ministeriale del 12 luglio 2023 citata nel quesito devono essere interpretate in combinato disposto con la previsione di cui all’art. 48, comma 3, secondo periodo, del D.L. 77/2021, inserita dall’art. 24 ter del D.L. 13 giugno 2023, n. 69 (articolo inserito dalla legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103). In base a tale disposizione di nuova introduzione, riferibile alle procedure di affidamento indicate al comma 1 del citato art. 48 D.L. 77/2021, afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, e alle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, trova applicazione l’art. 226, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, ai cui sensi “Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”. Ne segue che alle procedure di affidamento relative ad appalti PNRR e PNC avviate successivamente al 1 luglio 2023 si applica il vigente Codice dei contratti. Per quanto attiene agli importi delle soglie di rilevanza europea delle procedure e della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ivi compresi gli interventi finanziati con fondi PNRR, è necessario fare riferimento alle soglie vigenti alla data di avvio della procedura, vale a dire alla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell’invito (art. 14, comma 7, D.Lgs. 36/2023 che riproduce quanto già previsto dall’art. 35, comma 7, D.Lgs. 50/2016), che sono aggiornate automaticamente ogni due anni, mediante un meccanismo di delegificazione, con regolamenti delegati della Commissione europea. (Parere MIT n. 2199/2023)
ASFEL
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