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Aggiornamento 2024 del PNA 2022

Aggiornamento 2024 del Piano nazionale anticorruzione 2022

L’ Aggiornamento 2024 al PNA 2022 è rivolto ai comuni con popolazione al di sotto dei 5000 abitanti e con meno di 50 dipendenti e fornisce indicazioni per elaborare i contenuti della sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) che i comuni sono chiamati ad adottare. L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha inteso quest’anno supportare tali enti nella consapevolezza che, nella maggioranza dei casi, dispongono di ridotti apparati strutturali ed organizzativi.

L’Aggiornamento, adottato con delibera n. 31 del 30 gennaio 2025, tiene conto sia delle semplificazioni che il legislatore ha introdotto per le amministrazioni di piccole dimensioni (meno di 50 dipendenti), sia delle semplificazioni per i piccoli comuni individuate da Anac nei precedenti PNA.
Fornisce precisazioni e suggerimenti che tengono conto dei rischi di corruzione ricorrenti nelle piccole amministrazioni comunali e individua gli strumenti di prevenzione della corruzione da adattare alla realtà di ogni organizzazione, consentendo di massimizzare l’uso delle risorse a disposizione - umane, finanziare e strumentali - per perseguire più agevolmente i rispettivi obiettivi strategici e, al contempo, migliorare complessivamente la qualità dell’azione amministrativa.

In altri termini, l’Aggiornamento 2024 costituisce una guida per la strutturazione e la compilazione della sezione del PIAO e per la autovalutazione dello stesso Piano. La Delibera di aggiornamento del PNA sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

I contenuti e le indicazioni dell’Aggiornamento al PNA sono confluiti anche in un sistema/applicativo informatizzato che consentirà ai Responsabili della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) dei soli piccoli Comuni di 5 Regioni del Mezzogiorno, mediante una procedura guidata, tenendo conto della propria realtà organizzativa e delle attività svolte, di inserire tutti i dati e i campi a compilazione obbligatoria, “costruendo” così, in automatico, la sezione “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO.
L’applicativo è raggiungibile dalla sezione Servizi del portale Anac: 'Sistema informatico per la redazione della sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO'.


IVA indetraibile per somministrazione illecita

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sentenza n. 16186 del 18 novembre 2024

Il giudice tributario nella fattispecie concreta ha stabilito, accogliendo la tesi dell’Amministrazione finanziaria, che dalla somma di tali elementi è da ritenersi provato che in definitiva quello che veniva richiesto all’appaltatore ricorrente erano soltanto prestazioni di lavoro dipendente e non un risultato garantito da un’autonoma organizzazione di impresa.

Anche la configurazione giuridica delle condotte e quindi l’inquadramento delle medesime nelle violazioni fiscali contestate negli accertamenti, appaiono corretti e conformi ai principi espressi ripetutamente dalla giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alla somministrazione illecita di manodopera. In relazione alla detrazione IVA infatti la medesima (Cass n. 34747/2019), in un caso del tutto similare di somministrazione irregolare di manodopera mascherata attraverso contratti di appalto di servizi ritenuti non genuini, ha ritenuto, che l’IVA assolta sulle fatture emesse non può essere portata in detrazione, trattandosi di operazione soggettivamente inesistenti. Conformi sono le sentenze di Cassazione n. 20901/2020 e 25540/2013, secondo cui le fatture emesse dal somministratore vanno considerate inesistenti in quanto l’operazione fatturata (prestazione dipendente da contratto di appalto) non è mai avvenuta. Similmente altra sentenza (Cass. n. 24540/2013) aveva ritenuto che, a causa della nullità dei contratti intervenuti tra committenti, appaltatore e lavoratore, le prestazioni effettuate a favore del committente dovevano essere considerate come effettuate dai singoli lavoratori, con conseguente riferibilità delle prestazioni a un soggetto diverso da quello che aveva emesso le fatture

Sul punto relativo alla contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, vastissima è stata la giurisprudenza di legittimità secondo cui “…in operazioni la cui fatturazione viene ritenuta mera espressione cartolare di attività commerciali in realtà mai poste in essere, l’amministrazione ha solo l’onere di fornire elementi probatori, anche in forma meramente indiziaria e presuntiva, del fatto che l’operazione fatturata non è stata realizzata spettando poi al contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, prova che tuttavia non può ridursi all’esibizione della fattura o alla dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente falsificabili e vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia” (Cass. nn. 5406/16, 28683/15,13253/15, 16936/15, 428/15, 12802/11, 9138/10, 9476/10, 15228/01)”(ordinanza 26 settembre 2016, n. 1879022). Nella fattispecie, a fronte di tutto quanto sopra riportato, l’onere dell’Amministrazione può ritenersi pienamente soddisfatto; al contrario, la controparte, col presente gravame, nulla di sostanziale ha opposto alla ricostruzione operata a suo carico per gli anni di imposta 2018 e 2019.

Alla luce di tutto quanto esposto per l’anno di imposta 2018 appare corretta la quantificazione dei costi indeducibili ai fini IRES e IRAP in € 690.918,00 e dell’IVA indetraibile in € 152.001,96
iusmanagement.org

Soccorso istruttorio in caso di DGUE incompleto

Il Tar Calabria ribadisce come, in conformità al principio del favor partecipationis, è da attivarsi soccorso istruttorio in caso di produzione di documentazione incompleta od irregolare sotto il profilo formale. Per cui anche il DGUE incompleto in alcune parti è integrabile mediante il soccorso istruttorio.

Questo quanto stabilito da Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, 07/02/2025, n. 259:

Il motivo è infondato.

La giurisprudenza ha, infatti, più volte affermato che l’inesatta compilazione del DGUE, che rende ambigua la dichiarazione, legittima l’esercizio del soccorso istruttorio (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 14 febbraio 2022, n. 1039). Risponde, infatti, al principio costituzionale di buon andamento dell’azione amministrativa, la regola secondo cui l’amministrazione, in sede di procedura evidenziale, è tenuta ad attivarsi, a mezzo soccorso istruttorio ovvero richiedendo appositi chiarimenti, per evitare l’esclusione dalla gara di un operatore economico dovuta al solo fatto di aver prodotto una documentazione incompleta od irregolare sotto il profilo formale, in conformità al principio del favor partecipationis.

Orbene, ad avviso del Collegio, è evidente che, nel caso di specie, si tratti proprio di una errata/incompleta compilazione del DGUE.

Infatti, xxx, dapprima, ha dichiarato di non poter confermare di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni, ma poi non ha fornito informazioni al riguardo, evidenziando una incoerenza nelle dichiarazioni rese, che ha legittimamente indotto la Commissione a chiedere chiarimenti.

Peraltro, non emergono elementi per supporre che xxx si sia, davvero, resa responsabile in precedenti occasioni di false dichiarazioni.

In definitiva, come detto, il motivo è infondato, avendo la Commissione fatto corretta applicazione di pacifici orientamenti giurisprudenziali in base ai quali:

– il DGUE risultato incompleto in alcune parti è integrabile mediante il soccorso istruttorio (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6066);

– chiarimenti possono essere richiesti dalle stazioni appaltanti, trattando i candidati “in maniera uguale e leale” (cfr. C.G.U.E. 10 maggio 2017, in C-131/16) in conformità all’art. 56, comma 3, della direttiva 2014/24/UE, per il quale “se le informazioni o la documentazione che gli operatori economici devono presentare sono o sembrano essere incomplete o non corrette, o se mancano documenti specifici, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che attua la presente direttiva, agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza”.

Tratto da: Giurisprudenzappalti 

Principio delle soglie e invarianza delle medie

invarianzamediaIl principio delle soglie già calcolate e dell’invarianza delle medie, nella sentenza del Tar.

Sulle cause di esclusione e sul sotto soglia si segnala il testo di Eugenio Piscino, Le cause di esclusione e gli affidamenti sotto soglia nel codice dei contratti pubblici, con prefazione del Consigliere della Corte dei conti, Tiziano Tessaro. L'indice è consultabile qui e il testo può essere acquistato qui.

La notizia indicata, ulteriori note e documenti sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Codice dei contratti pubblici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesso difensivo e la situazione finale da tutelare

accessodifensiv

Diritto di accesso, accesso difensivo e la strumentalità e la situazione finale che l’istante intende tutelare, nella sentenza del Consiglio di Stato.

La notizia indicata, ulteriori documenti e note sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Diritto Amministrativo

Le FAQ sul prospetto delle aliquote IMU

faq2Sul sito del Dipartimento delle Finanze sono state pubblicate le risposte a domande frequenti in ordine all’elaborazione e alla trasmissione al MEF da parte dei comuni del Prospetto delle aliquote IMU.

La notizia indicata, ulteriori documenti e note sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Fiscalità Locale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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