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Artificioso frazionamento in otto lotti di un’unica prestazione.

Artificioso frazionamento in otto lotti di un’unica prestazione. 

Quando una stazione appaltante fraziona un’unica prestazione in otto distinti affidamenti, tutti della stessa data, viene attuato un artificioso frazionamento, non ammesso dalla legge. Se non viene data a questa decisione alcuna motivazione o fornito alcun chiarimento, né su base oggettiva né temporale, s’incorre in violazione del Codice degli Appalti. E’ quanto ha ribadito l'Autorità Nazionale Anticorruzione con atto del Presidente del 20 marzo 2024 a conclusione di una vigilanza nei confronti del Comune di Nardò, in provincia di Lecce.

L'istruttoria

 

“L’operato della stazione appaltante – scrive Anac - non si è conformato al divieto del frazionamento artificioso, con conseguente possibile compromissione dei principi generali in materia di affidamento dei contratti pubblici ed in particolare trasparenza, concorrenza e par condicio”.

Fondata si è rivelata, quindi - scrive sempre l’Autorità - la criticità rilevata dal segnalante di violazione del divieto di frazionamento artificioso, atteso che, come affermato dal Consiglio di Stato “in assenza di motivazione sulle ragioni del frazionamento, l'artificiosità del medesimo può essere dimostrata in via indiziaria ...”.

“Trattandosi di un’unica prestazione (affidamento del servizio di redazione del Piano Urbanistico Generale), difettavano i presupposti per l'affidamento diretto, in ragione del fatto che il complessivo importo, pari ad euro 161.405 relativo al valore degli otto affidamenti aggregati, ne superava la soglia prevista dalla legge, rientrando invece nella soglia prevista per la procedura negoziata senza bando”, motiva Anac.

“Pertanto, la stazione appaltante, al fine di modificare la soglia di applicazione della disciplina di affidamento e procedere con un affidamento diretto, ha posto in essere un frazionamento artificioso dell’appalto in questione, in assenza del quale sarebbe stato necessario il ricorso alla procedura negoziata senza bando. Quest’ultima sarebbe dovuta avvenire previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio della rotazione degli inviti.

Conclusioni

 

Pertanto, la stazione appaltante avrebbe dovuto dare evidenza dell'avvio della procedura negoziata tramite pubblicazione di un avviso nel proprio sito istituzionale e dare avviso sui risultati della procedura di affidamento contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati.

La sottrazione all’evidenza pubblica operata in virtù del suddetto frazionamento appare quindi in contrasto con la normativa applicabile ratione temporis, in quanto si è proceduto ad aggiudicare i contratti con procedura meno competitiva di quella prevista per i contratti di importo superiore.

In tal modo, omettendo di pubblicare un avviso per la manifestazione di interesse per l’acquisizione di cinque preventivi richiesti dalla norma, la stazione appaltante ha ristretto la concorrenza tra gli operatori economici.

A fronte dell’assenza di spiegazioni, l’unica ragione oggettiva rinvenibile nella scelta dell’amministrazione sembra essere, per l’appunto, il contenimento del valore dei contratti entro la soglia dell’affidamento diretto”.

 

Le progressioni verticali in deroga

Le progressioni verticali in deroga, il nuovo parere Aran e il costo da scaricare

Ritorno sulla questione delle progressioni verticali in deroga dopo un recentissimo parere dell’Aran (CFL 254) che ci permette di tirare ulteriormente le fila.

Come sapete, con il CCNL 16.11.2022, viene prevista la possibilità di effettuare, fino al 31 dicembre 2025, le progressioni tra le Aree di coloro che hanno un titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l’accesso dall’esterno, ma sono in possesso di un numero maggiore di anni di esperienza.
Tali progressioni sono finanziate ANCHE dalle risorse determinate ai sensi dell’articolo 1, comma 612 della legge di bilancio 2022 in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell’anno 2018, oltreché dalle facoltà assunzionali. Per l’ARAN (CFL254) l’espressione “monte salari” utilizzata dal CCNL, si riferisce al complesso delle retribuzioni “lordo dipendente” e, quindi, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione. Pertanto, l’applicazione dello 0,55% al monte salari (che rappresenta il plafond massimo da destinare alle progressioni verticali in deroga) determina, come risultato, una quantità di risorse “al netto degli oneri riflessi”.

Tale budget, ricordo, è UNICO, il che vuol dire che non si rigenera ogni anno, ma si consuma ogni volta che si effettua un passaggio verticale con la norma in deroga.

Un fraintendimento frequente è quello per cui le progressioni verticali in deroga previste dal CCNL si potrebbero finanziare SOLO con quel budget. Tutto ciò NON è vero. La norma, infatti, afferma chiaramente “ANCHE”, lasciando agli enti la possibilità di utilizzare, a quei fini, gli ordinari spazi assunzionali. In questo caso, occorrerà garantire l’accesso dall’esterno, basandosi sul noto principio del 50% delle assunzioni previste da effettuare mediante concorso o scorrimento di graduatoria concorsuale.

gianlucabertagna.it

Validità biennale delle graduatorie

Sul termine di validità delle graduatorie concorsuali approvate dagli enti locali

 

Alcuni recenti pronunciamenti della giurisprudenza contabile (deliberazione n. 9/2024/PAR della Sezione regionale di controllo toscana e deliberazione n. 27/2024/PAR della Sezione regionale di controllo molisana) hanno riportato a galla il dibattito (mai del tutto sopito) sull’interpretazione delle disposizioni concernenti la durata della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici banditi dagli enti locali.

 

Il dubbio, come noto, nasce in conseguenza della presunta antinomia tra il novellato articolo 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e l’articolo 91, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000. Invero, mentre la prima delle due citate disposizioni di legge (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 149, della Legge finanziaria del 27 dicembre 2019, n. 160), prevede che «Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione», la seconda dispone invece che «Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione».

 

Sul tema è intervenuto da ultimo il TAR partenopeo con la sentenza n. 1792 del 18 marzo 2024, il quale ha ritenuto di condividere le conclusioni cui è pervenuta la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Campania con Deliberazione 16/2023/PAR, secondo cui, “Ferma restando l’inammissibilità oggettiva della richiesta di parere, al solo fine di evitare che possa considerarsi consolidata l’interpretazione della Sezione regionale di controllo per la Sardegna di cui alla deliberazione n. 85/2020/PAR, in disparte il profilo della estraneità alla materia contabile, il Collegio precisa che tale orientamento non appare condivisibile, in quanto non tiene conto della disposizione dettata dall’art. 88 del TUEL (recante “Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali”), a mente del quale “all’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali (…) si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico”.

Tale norma è stata introdotta dal legislatore proprio per assicurare il coordinamento tra le norme generali e le norme del Tuel, anche per evitare di ingenerare l’equivoco che le norme del d. lgs. n. 165/2001 potessero essere considerate di carattere generale e quelle del TUEL di carattere speciale. La norma sulla durata biennale delle graduatorie trova applicazione, pertanto, anche nei confronti degli enti locali”.

 

A giudizio del TAR campano, pertanto, non ci sono spazi per ritenere ancora applicabile la disciplina contenuta nell’art. 91, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali).

neopa.it

I controlli sulla regolarità fiscale

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Per la regolarità fiscale non basta l’accertamento del cassetto fiscale e del certificato dell’Agenzia Entrate, così la sentenza del Consiglio di Stato.

Sulle cause di esclusione e sul sotto soglia si segnala il testo di Eugenio Piscino, Le cause di esclusione e gli affidamenti sotto soglia nel codice dei contratti pubblici, con prefazione del Cons. Tiziano Tessaro. L'indice è consultabile qui, e può essere acquistato qui.

La notizia indicata, ulteriori note e documenti sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Codice dei contratti pubblici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'equo compenso e l'esclusione dalla procedure

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L’equo compenso e l’esclusione dalla gara per ribasso sui compensi da parametri ministeriali, così la sentenza del Tar.

Sulle cause di esclusione e sul sotto soglia si segnala il testo di Eugenio Piscino, Le cause di esclusione e gli affidamenti sotto soglia nel codice dei contratti pubblici, con prefazione del Cons. Tiziano Tessaro. L'indice è consultabile qui, e può essere acquistato qui.

La notizia indicata, ulteriori note e documenti sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Codice dei contratti pubblici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'accesso agli atti nei procedimenti sanzionatori

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L’accesso dei terzi agli atti dei procedimenti sanzionatori, nella sentenza del Tar.

La notizia indicata, ulteriori documenti e note sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Diritto Amministrativo

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