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Garanzie negli appalti

Le garanzie negli appalti pubblici: modalità di presentazione in relazione alla procedura ed a salvaguardia dell’ interesse pubblico.
27.01.2025 Redazione    

Le garanzie negli appalti pubblici, sia ai fini della partecipazione che della corretta esecuzione del contratto, sono regolate in diversi articoli del  Codice dei contratti pubblici.
L’art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023 con riferimento, negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando, alle garanzie provvisorie a corredo dell’offerta ed alle garanzie definitive; l’art. 106 con riferimento alle modalità di presentazione delle garanzie provvisorie al fine della partecipazione alle procedure ordinarie; l’art.  117 con riferimento alle garanzie definitive nelle procedure ordinarie.
È prevista, quindi, come di seguito esposto, un’articolata disciplina delle garanzie, in funzione della procedura avviata, con modalità di presentazione e valori specifici a tutela degli interessi dell’Amministrazione pur considerando, nella definizione dell’importo della garanzia, ad esempio, le finalità delle micro, piccole e medie imprese.

 

1) La garanzia provvisoria e la garanzia definitiva: ratio legis e soccorso istruttorio.

La cauzione provvisoria, come è stato esplicitato da giurisprudenza ormai consolidata, ha la duplice finalità di garantire la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario e di assicurare l’affidabilità e la serietà dell’offerta presentata. La natura provvisoria (alla stipula del contratto viene sostituita da quella definitiva) e la specifica funzione, presuppongono che la durata della garanzia provvisoria non possa prescindere dalla durata di validità dell’offerta, risultandone altrimenti pregiudicata la stessa ratio legis della cauzione provvisoria (Consiglio di Stato, sez. V, 11.05.2009 n. 2885). La citata garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta: tuttavia, il bando o l’invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento ed indicare la possibilità di rinnovare la garanzia stessa, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della relativa scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia provvisoria, che può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione, ha quindi una funzione “indennitaria” dei danni cagionati dall’eventuale rifiuto di stipulare il contratto e nel caso di inadempimenti procedimentali relativi alla veridicità delle dichiarazioni fornite in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa richiesti dal bando (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 30.06.2003 n. 3866; id. sez. IV, 20.07.2007 n. 4098).
L’escussione della cauzione provvisoria non è da intendersi, quindi, come “una sanzione che colpisce il concorrente per il comportamento tenuto, ma una garanzia per il corretto adempimento degli obblighi assunti dagli operatori economici in relazione ad una partecipazione ad una gara di appalto, ivi compresi, naturalmente, la dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta e per i quali è avvenuta la ammissione alla gara” (così, Consiglio di Stato, sez. V, 16.05.2018 n. 2896; id. 24.06.2019, n. 4328). Il fatto di non poter dare seguito agli obblighi assunti da parte dell’operatore economico, anche rispetto al possesso dei requisiti, non consente la stipula del contratto con la conseguenza dell’escussione della cauzione.
Le irregolarità concernenti la cauzione provvisoria comunque prestata nei termini previsti dalla lex specialis, sono sanabili mediante il soccorso istruttorio (cfr. cfr. Consiglio di Stato sez. III, 13.11.2017; Consiglio di Stato, sez. V, 26.07.2016 n. 3372; sez. IV, 20.01.2015 n. 147; cfr. altresì Delibera ANAC n. 1/2015). A riguardo il Consiglio di Stato ha affermato che “è orientamento pacifico di questa Sezione ritenere che l’erronea modalità di presentazione della cauzione provvisoria, ove pure dia luogo alla invalidità della cauzione, non costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara, ma mera irregolarità sanabile attraverso il soccorso istruttorio” (Consiglio di Stato, sez. V, n. 10274/2022; sez. V, 19.04.2021 n. 3166). Pertanto, sono sanabili le criticità afferenti alla cauzione provvisoria, essendo questa un elemento formale della domanda, la cui mancanza, incompletezza o irregolarità è sanabile attraverso l’istituto del soccorso istruttorio.

 

2) Le previsioni negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando. Le deroghe.

L’art. 53 del Dlgs. 36/2023 prevede che nelle procedure di affidamento, di cui all’articolo 50, comma 1, del medesimo Codice la stazione appaltante non richieda le garanzie provvisorie, come regolate dall’articolo 106 del d.lgs. 36/2023. Nel caso di affidamento diretto, non è richiesta la garanzia provvisoria all’affidatario, data la particolare natura e finalità del modello di acquisizione – anche in termini di semplificazione – ed in considerazione delle motivazioni che inducono alla scelta di quell’operatore economico.
La garanzia provvisoria può essere invece richieste nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell’articolo 50 (procedure negoziate senza pubblicazione del bando) in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura e qualora ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la presenza negli atti. Tali presupposti sono indicati nella decisione di contrarre oppure nell’avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. In ogni caso, qualora presente, il relativo ammontare non può superare l’uno per cento dell’importo previsto nell’avviso o nell’invito per il contratto oggetto di affidamento.
Nelle richiamate procedure, di cui all’art. 50, comma 1, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell’importo contrattuale ed in casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti oppure per i contratti conseguenti ad un accordo quadro.
Infine si evidenzia che – in base alle recenti modifiche apportate all’art. 53 dal decreto c.d. “correttivo” (D.Lgs. n. 209/2024) – le riduzioni al valore della garanzia – ad esempio in caso di possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee –  come previste dall’art. dall’art. 106, comma 8, non sono applicabili alle procedure di cui all’art. 50, comma 1 (affidamenti diretti e procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando).

 

3) La garanzia provvisoria a corredo dell’offerta nelle procedure di gara.

Nelle procedure ordinarie, il cui importo è superiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 36/2024,  le garanzie sono rivolte, come prevede l’art. 106 comma 6, a tutelare l’Amministrazione aggiudicatrice in caso di mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e di mancata sottoscrizione del contratto, imputabili a ogni fatto riconducibile all’affidatario o conseguenti all’adozione di informazione antimafia interdittiva, emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
L’offerta è quindi corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell’invito. Tuttavia le disposizioni prevedono che la stazione appaltante possa, con propria motivazione, sempre con riferimento alle procedure ordinarie, ridurre l’importo all’1 per cento oppure incrementarlo al 4 per cento, per rendere la garanzia proporzionata e adeguata alla natura delle prestazioni e al grado di rischio presente. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l’importo della garanzia è fissato nel bando o nell’invito nella misura massima del 2 per cento del valore complessivo della procedura. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione, la garanzia fideiussoria, firmata digitalmente e verificabile telematicamente, come dispone l’art. 106 comma 3, modificato dal D.Lgs. 209/2024, può essere a scelta dell’appaltatore:

    rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
    rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa).

La garanzia, come previsto anche per la garanzia definitiva, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Il comma 8 dell’art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023 riporta in dettaglio le modalità ed i presupposti per l’applicazione delle riduzioni degli importi delle garanzie per la partecipazione alle procedure (applicabili anche nel caso di garanzia definitiva e non nel caso, come già indicato, delle procedure previste all’art. 50, comma 1). La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente e “deve essere altresì verificabile telematicamente presso l’emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall’AGID con il provvedimento di cui all’articolo 26, comma 1” (come previsto dall’art. 35, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 209/2024).

 

3) Le garanzie definitive nelle procedure ordinarie.

Il D.Lgs. n. 36/2023 dedica l’articolo 117 alla garanzia definitiva in caso di procedure diverse dall’affidamento diretto e della procedura negoziata.
Prima della sottoscrizione del contratto l’appaltatore costituisce una garanzia, denominata “garanzia definitiva”, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione. La garanzia è richiesta per l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, per il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse (e per il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore). La medesima cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
La disposizione in esame dispone l’importo delle garanzie fissando specifiche percentuali, come segue:

    pari al 10 per cento dell’importo contrattuale nelle procedure ordinarie adottate dalla stazione appaltante destinataria dell’appalto;
    nella misura massima del 10 per cento dell’importo contrattuale in caso di procedure esperite in forma aggregata;
    nella misura massima del 2 per cento in caso di accordo quadro ed in misura anche inferiore al 10 per cento per i contratti attuativi.

Sono inoltre previsti i casi in cui, a seguito di ribassi percentuali individuati dal comma 2 dell’art. 117, è possibile aumentare di alcuni punti percentuali la relativa garanzia.
La garanzia fideiussoria, come già riportato, può essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma 3, secondo le modalità richiamate ed è soggetta alle riduzioni previste in analogia alle garanzie provvisorie ai sensi del comma 8 del medesimo articolo.

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Il contratto e la sua stipulazione

    Articolo 18 nuovo codice appalti: il contratto e la sua stipulazione

Tratto da:  Biblus

Cos’è e come avviene la stipula del contratto secondo il nuovo codice appalti D.Lgs. 36/2023 anche alla luce del Correttivo 2025

Gli articoli 32 e 33 del vecchio codice (D.Lgs. 50/2016) vengono riscritti nell’ottica di semplificazione e razionalizzazione dei testi vigenti. Le disposizioni che riguardano il contratto pubblico sono state scorporate dall’articolo 32 della vecchia normativa e confluiscono nell’articolo 18 del nuovo codice, il D.Lgs. 36/2023, dedicato proprio al contratto e alla sua stipulazione.
Cos’è la stipula del contratto?

La stipula del contratto negli appalti pubblici è il momento in cui le parti coinvolte formalizzano l’accordo raggiunto, rendendolo giuridicamente vincolante. Durante questa fase, si manifesta il consenso delle parti, espresso attraverso la firma del documento contrattuale o altri mezzi idonei previsti dalla legge o dagli usi. Con la stipula, il contratto produce effetti giuridici, obbligando le parti a rispettare i termini e le condizioni pattuite. Da quel momento, il contratto può essere fatto valere in sede legale, qualora una delle parti non adempia agli obblighi assunti.
La stipula del contratto dal vecchio al nuovo codice

L’articolo 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016 stabiliva in modo inequivocabile che, una volta che l’aggiudicazione diventa efficace, la stipula del contratto d’appalto o di concessione doveva avvenire entro un massimo di 60 giorni, salvo il caso in cui nel bando o nell’invito a offrire era previsto un termine differente o vi era un differimento concordato con l’aggiudicatario per motivi legati all’interesse di una rapida esecuzione del contratto, purché tale proroga veniva adeguatamente giustificata.

Il nuovo codice dei contratti pubblici, all’articolo 18, comma 2, lettera c), conferma la possibilità di derogare alla regola generale che impone la stipula del contratto entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione, qualora vi sia un differimento concordato con l’aggiudicatario e giustificato sulla base dell’interesse della stazione appaltante, purché sia garantita la tempestiva esecuzione del contratto. Sebbene il termine per la stipula non sia da considerarsi inderogabilmente perentorio, l’intera disciplina dei contratti pubblici impone che la conclusione del contratto avvenga nel minor tempo possibile. La sua non perentorietà non significa, dunque, che la funzione acceleratoria del termine possa essere annullata senza una motivazione stringente, preferibilmente legata a circostanze imprevedibili. Ritardare ingiustificatamente la predisposizione delle risorse necessarie per l’esecuzione del contratto e per le verifiche amministrative risulta contrario ai principi di buona amministrazione, economicità, efficienza e tempestività sanciti nel codice dei contratti pubblici.

L’amministrazione ha il dovere di eseguire tempestivamente il controllo di un requisito di esecuzione, la cui verifica rientra nella procedura di scelta del contraente e deve seguire le regole pubblicistiche, generalmente prima della stipula del contratto e nei termini previsti dal bando o, in mancanza di questi, dalla normativa vigente.
Forme di stipulazione del contratto

Come si stipula un contratto d’appalto? Il contratto può essere stipulato (a pena di nullità), secondo l’articolo 18 D.Lgs. 36/2023 in varie forme:

    in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b);
    in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
    in forma pubblica amministrativa (a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante);
    con atto pubblico notarile informatico;
    mediante scrittura privata;
    mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto solo nel caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti.

Termine dilatorio: 60 giorni ed eccezioni

Una volta che l’aggiudicazione è efficace (articolo 17 comma 5 D.Lgs. 36/2023) e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto di appalto ha luogo entro i successivi 60 giorni anche in pendenza di contenzioso.

È fatta eccezione:

    in caso di ricorso avverso con contestuale domanda cautelare (ipotesi prevista dal comma 4 dell’articolo 18) e  affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (articolo 55, comma 2);
    nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell’invito a offrire;
    nell’ipotesi di differimento concordato con l’aggiudicatario e motivato in base all’interesse della stazione appaltante o dell’ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

Lo stand still: si passa da 35 a 32 giorni!

Il comma 3 dell’articolo 18 contiene indicazioni in merito allo stand still, termine dilatorio modificato dal Correttivo al fine di snellire e sveltire l’iter amministrativo degli appalti pubblici.

Il contratto non può essere stipulato prima di 32 giorni (prima erano 35) dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica in alcuni casi:

    quando è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
    appalti basati su un accordo quadro;
    appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
    contratti di importo inferiore alle soglie europee.

E se la stipula del contratto non avviene nei termini?

Se la stipula del contratto non avviene nel termine si delineano varie ipotesi. Se non avviene:

    per fatto della stazione appaltante o dell’ente concedente, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali;
    per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione;
    per ipotesi che esulano di quelle precedenti costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell’esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro 30 giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

Testo di legge aggiornato al D.Lgs. 209/2024
1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto. 1
2. Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 17, comma 5 e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione:

 

    per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall’articolo 55, comma 2;
    nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell’invito a offrire;
    nell’ipotesi di differimento concordato con l’aggiudicatario e motivato in base all’interesse della stazione appaltante o dell’ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

3. Il contratto non può essere stipulato prima di trentadue giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:

    di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva
    di appalti basati su un accordo quadro;
    di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
    di contratti di importo inferiore alle soglie europee.2

4. Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante o all’ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all’udienza cautelare. L’effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare.

5. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell’ente concedente, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

6. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione.

7. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

8. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell’esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

9. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.

10. Con la tabella di cui all’allegato I.4 al codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. 3

Note
1 Comma modificato dal D.Lgs. 209/2024
Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. n. 93.
Il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, è pubblicato nella G.U.U.E del 28 ago- sto 2014, n. L 257/73.
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O. n.3.
2 Comma modificato dal D.Lgs. 209/2024
3 Comma modificato dal D.Lgs. 209/2024

Consorzi stabili e cumulo alla rinfusa

Le novità nel correttivo al Codice su consorzi stabili e cumulo alla rinfusa.

Tratto da: Lavori Pubblici  

Tra le novità previste dal Correttivo al Codice Appalti (d.Lgs. n. 209/2024) c’è la riscrittura dell’art. 67 del d.Lgs. n. 36/2023 relativo alla qualificazione dei “Consorzi non necessari”.

In un interessante nuovo approfondimento della giustizia amministrativa a firma del Consigliere Giovanni Grasso, si evidenzia come la modifica recepisca le osservazioni e i suggerimenti formulati dal Consiglio di Stato con il parere della commissione speciale del 2 dicembre 2024, n. 1463, sul meccanismo di qualificazione proprio dei consorzi non necessari, ed in particolare dei consorzi stabili, da sempre caratterizzato da una valorizzazione “abusata” del criterio cumulativo (c.d. “cumulo alla rinfusa“).

In particolare, a restare aperta era la questione della possibilità di designazione per l’esecuzione di una consorziata non qualificata, che adesso sembra andare nel senso della necessaria qualificazione delle consorziate designate per l’esecuzione.

La modifica è contenuta nell’art. 27 del Correttivo, rubricato “Modifiche all’articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, il quale dispone che:

1. All’articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b) , c) e d) , e 66, comma 1, lettera g) , sono disciplinati dall’allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera d) : a) per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate; c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell’articolo 104.»; b) il comma 2 è abrogato; c) al comma 3, primo periodo, le parole: «di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) » sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b) , c) e d) » e le parole: «dal consorziato esecutore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla consorziata esecutrice»; d) al comma 4: 1) al primo periodo, le parole: «tramite i consorziati indicati» sono sostituite dalle seguenti: «tramite le consorziate indicate»; 2) al secondo periodo, le parole: «ai propri consorziati» sono sostituite dalle seguenti: «alle proprie consorziate»; 3) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b) , c) e d) e 66, comma 1, lettera g) , indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) , è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.»; 4) al quarto periodo, le parole: «del consorziato designato» sono sostituite dalle seguenti: «delle consorziate designate»; e) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d’opera, le attrezzature e l’organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.».
 

Secondo quanto affermato nell’approfondimento, il nuovo articolo 67 rende chiaro quel che già doveva desumersi, ovvero che:

    a) il criterio del cumulo alla rinfusa opera (autorizzando la qualificazione del consorzio stabile anche solo sulla base dei requisiti posseduti dalle imprese consorziate) sia per i contratti aventi ad oggetto lavori che per i contratti aventi ad oggetto forniture e servizi;
    b) quando il consorzio intenda eseguire le prestazioni con la propria struttura, il criterio del cumulo ne garantisce automaticamente la qualificazione (poiché i requisiti eventualmente posseduti in proprio si sommano a quelli posseduti dalle imprese consorziate);
    c) che, invece, allorché intenda designare una consorziata per l’esecuzione, questa deve essere qualificata secondo i principi ordinari, ossia, anche mediante ricorso al comune avvalimento:
        c1) a carico dello stesso consorzio, ma solo per i requisiti maturati da quest’ultimo in proprio e senza automatismi, cioè sempre in base ad un apposito contratto;
        c2) a carico di altre imprese consorziate, ma solo ai sensi e nelle forme di cui all’articolo 104;
        c3) a carico di altri operatori economici, secondo la disciplina comune.

La soluzione vale sia per gli appalti di lavori per gli appalti di servizi e di forniture.
 

Resta aperta la questione sulla disciplina transitoria prevista dall’art. 70 del Correttivo, che ha introdotto l’art. 225-bis il cui comma 3 dispone che:

“3. Le disposizioni dell’articolo 67, nel testo vigente alla data di cui all’articolo 229, comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte”.

L’ipotesi formulata nell’approfondimento è che la disposizione integri un insieme vuoto e che gli unici affidamenti destinati a restare fermi (anche quando a favore di consorziate non adeguatamente qualificate) saranno quelli correlati a rapporti esauriti, per i quali non sia stata proposta rituale impugnazione.

Il PIAO al 31 marzo

 Per gli enti locali differito al 30 marzo 2025 il termine di adozione del Piao

Per i soli enti locali è differito al 30 marzo 2025, dal 31 gennaio, il termine ultimo per l'adozione del Piao (Piano integrato di attività e organizzazione) e della sezione relativa ai rischi corruttivi e alla trasparenza.

È quanto stabilito nel comunicato del Presidente Anac, Giuseppe Busia, del 30 gennaio 2025, tenuto conto del differimento al 28 febbraio 2025 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 per gli enti locali, che è stato disposto con decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2024.

Il Comunicato specifica che rimane fissato a domani, 31 gennaio 2025, il termine per le altre amministrazioni e gli enti tenuti all’adozione del Ptpct (Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza), rammentando a tutte le amministrazioni tenute all’adozione del Piao la necessità di predisporre, nello stesso Piano, la pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Il termine per l’adozione del Piao 2025-2027, esclusi gli enti locali, rimane il 31 gennaio.

Resta fermo che per le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti c’è la possibilità, dopo la prima adozione, di confermare nel triennio – con apposito atto motivato dell’organo di indirizzo – lo strumento programmatorio adottato nell’anno precedente, con l’obbligo in ogni caso di adottare un nuovo strumento di programmazione ogni tre anni come previsto dalla normativa.

Progressioni verticali e prova orale

Progressione verticale e prova orale


Giusto o sbagliato che sia, a questo punto non si può non evidenziare l’orientamento costante da parte dei Tar sulla questione se sia possibile prevedere una prova nelle fasi della progressione verticale.

Infatti, ancora una conferma della legittimità della previsione di una prova (nella fattispecie, orale) nelle procedure per progressione tra le aree (c.d. “verticale”), ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 15 del CCNL comparto Funzioni locali del 16 novembre 2022, arriva dalla sentenza del TAR Sardegna, 27 gennaio 2025, n. 43.
Il Collegio ha osservato che la norma del d.lgs. 165/2001, sopra richiamata, non specifica il modo con cui l’ente deve procedere all’accertamento dei presupposti ivi contemplati ed, in particolare, quello della competenza professionale; concetto, questo, che ben si presta a essere accertato, oltre che mediante esame dei titoli, attraverso vere e proprie prove concorsuali che, addirittura, appaiono opportune laddove il vincitore della selezione (ad esempio, accedendo alla ex categoria D) si troverà necessariamente ad assumere decisioni di una certa responsabilità (cfr. TAR Puglia-Bari, sentenza 30 aprile 2024, n. 538), tanto è vero che detta progressione determina, notoriamente, una vera e propria novazione del rapporto di lavoro.

Pubblicato il 2 Febbraio 2025 da Gianluca Bertagna   

L'IMU per gli immobili della Difesa

imudifes

L’assoggettabilità all’Imu degli immobili del Ministero della Difesa, nella sentenza della Corte di Cassazione.

La notizia indicata, ulteriori documenti e note sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Fiscalità Locale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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