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Sanzioni amministrative in tempi ravvicinati

Sanzioni amministrative: più violazioni amministrative commesse in tempi ravvicinati e riconducibili a una programmazione unitaria integrano un'unica infrazione

In tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 8-bis, comma 5, della l. 24 novembre 1981, n. 689 («Modifiche al sistema penale»), «[l]e violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria» (fattispecie concernente ripetuti accessi a zona a traffico limitato con autoveicolo privo di permesso).

Corte di cassazione, sezione II civile, 17 luglio 2024, n. 19680 

 

Il possesso dei requisiti di partecipazione

I requisiti di partecipazione alle gare - incluso quello dell’adeguata idoneità tecnico economica - devono essere posseduti dai concorrenti non solo alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma anche per tutta la durata della procedura fino alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo di esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.  In tale contesto, è fatto obbligo agli operatori economici, mediante ricorso all'ordinaria diligenza, di dichiarare in fase di gara le circostanze che incidono sul possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura, con particolare riferimento ai dati che non sono già in possesso della stazione appaltante e quelli che non possono essere acquisiti tramite interoperabilità con le banche dati, evitando, in tal modo, di incorrere in una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti da rendere in sede di gara.

E’ quanto ha chiarito l'Autorità Nazionale Anticorruzione con Atto del Presidente approvato dal Consiglio dell’Autorità il 10 luglio 2024. L’istruttoria riguardava una procedura negoziata avviata dalla Provincia di Macerata per l’appalto dei lavori di risanamento pavimentazione della strada provinciale Abbadia di Fiastra-Mogliano.

Nel provvedimento, Anac conferma che “la gara in esame è stata affidata all’impresa sulla scorta di un’attestazione risultata tuttavia non utilizzabile, a fronte dell’intervenuta rescissione del contratto di affitto del ramo annotata nel Registro delle imprese, che aveva consentito la dimostrazione dei requisiti di qualificazione da parte della medesima impresa”.

In tale contesto, l’Autorità “ha evidenziato come l’impresa che ha partecipato alla gara e ha conseguito l’aggiudicazione, ha attestato in modo non veritiero il possesso dei requisiti di carattere speciale e ha taciuto la circostanza, a lei ben nota, riguardante l’intercorsa rescissione del contratto d’affitto di ramo d’azienda, che, come confermato dalla SOA, aveva determinato la perdita dei requisiti speciali”.

Pertanto Anac ha rilevato “la violazione da parte dell’impresa medesima degli obblighi dichiarativi e dei doveri di lealtà e buona fede esigibili nei riguardi degli operatori economici nell’ambito della partecipazione alle procedure di gara per la realizzazione di un corretto confronto concorrenziale, in relazione alla necessità di  dover rendere note le circostanze che influiscono sul possesso dei requisiti, ancor più se non immediatamente desumibili dalle verifiche effettuate tramite le banche dati in uso, evitando di rendere dichiarazioni non veritiere sul possesso dei requisiti”.

Da quanto emerso – conclude Anac - , anche se i lavori risultano allo stato ultimati, la stazione appaltante è tenuta a verificare la mancanza di veridicità delle dichiarazioni rese dall’impresa, procedendo di conseguenza, comunicando i risultati entro trenta giorni all’Autorità. “Infine, si rappresenta alla Stazione appaltante la necessità di provvedere alle dovute segnalazioni agli Organi competenti, attesa la possibile rilevanza penalistica del comportamento assunto dalla citata impresa”.

La rotazione per gli affidamenti di ingegneria

Nel caso di due affidamenti di servizi di ingegneria e architettura afferenti lo stesso progetto, ma riferiti a diverse tipologie di prestazioni, la Stazione Appaltante non incorre in frazionamento artificioso dell’appalto.

A spiegarlo è il MIT con il parere del 18 luglio 2024, n. 2633, in risposta a una stazione appaltante che deve procedere con l’affidamento di due diversi SIA per un compendio composto da più immobili:

    il primo servizio, sottosoglia e quindi soggetto ad affidamento diretto, comprendente il rilievo BIM, topografico, fotogrammetrico e georadar con indagini sui materiali strutturali (prelievo ferri, carotaggi, rilievi etc);

    il successivo SIA, sicuramente sopra soglia, riguarderà la verifica sismica del compendio e la diagnosi energetica, nel quale i concorrenti partiranno dai dati comuni e dallo stato di fatto ricavati dall’affidamento precedente.

Il dubbio è appunto che una simile scansione possa connotare difatto un frazionamento artificioso dell’appalto.

Il supporto giuridico del MIT  ha preliminarmente ricordato che anche il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs. n. 36/2023), in continuità con il previgente, all’articolo 14 comma 6 prevede che: “Un appalto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”.

Il divieto di frazionamento artificioso è stato recentemente ribadito dal Consiglio di Stato, con la sentenza del 12 maggio 2023, n. 4792.

In particolare, sia il nuovo Codice Appalti che Palazzo Spada evidenziano il divieto di frazionamento artificioso degli appalti, finalizzato a utilizzare l’affidamento diretto al posto di strumenti maggiormente concorrenziali previsti dalla normativa interna e comunitaria. Una condotta simile, ricorda il MIT, determina ovviamente delle responsabilità a carico del RUP.

Nel caso in esame vengono però prese in considerazione prestazione di natura diversa, appartenenti a due gruppi autonomi di prestazioni, per le quali non sembra che ricorrano i presupposti di un frazionamento artificioso.

 

Obbligo di motivazione per la fissazione della TARI

motivazioneSull’obbligo di motivazione in materia di tariffe della tassa sui rifiuti, nella sentenza del Consiglio di Stato.

La notizia indicata, ulteriori documenti e note sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nella voce di menù: Gestione dell'ente-Fiscalità Locale

 

 

 

La contrattazione aziendale in ritardo

contratttardidivaLa Corte dei conti evidenzia che in più sedi ha stigmatizzato la prassi della cosiddetta “contrattazione tardiva”, ovvero quella che intervenga nell’esercizio successivo a quello di riferimento. 

La nota indicata, ulteriori documenti e notizie sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Personale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le società in house e l'auto produzione amministrativa

produzioneammi

Le società in house e il principio di auto–produzione amministrativa: tratti morfologici e principi disciplinari, di Cesare Valentino.

La notizia indicata, ulteriori documenti e note sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Finanza Locale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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