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L'elusione del principio di rotazione

elusionenormeL’elusione del principio di rotazione, nella sentenza del Tar.

Sulle cause di esclusione e sul sotto soglia si segnala il testo di Eugenio Piscino, Le cause di esclusione e gli affidamenti sotto soglia nel codice dei contratti pubblici, con prefazione del Cons. Tiziano Tessaro. L'indice è consultabile qui, e può essere acquistato qui.

La notizia indicata, ulteriori note e documenti sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Codice dei contratti pubblici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escluse le offerte pari alla soglia di anomalia

ugualemaggLe offerte pari alla soglia vanno escluse, così il Consiglio di Stato.

Sulle cause di esclusione e sul sotto soglia si segnala il testo di Eugenio Piscino, Le cause di esclusione e gli affidamenti sotto soglia nel codice dei contratti pubblici, con prefazione del Cons. Tiziano Tessaro. L'indice è consultabile qui, e può essere acquistato qui.

La notizia indicata, ulteriori note e documenti sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Codice dei contratti pubblici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La procedura di selezione tramite il centro per l'impiego

La procedura selettiva mediante avviamento degli iscritti ai centri per l’impiego ex art. 16 della L. 28 febbraio 1987, n. 56 non rientra nel novero dei concorsi, in relazione ai quali, in forza dell’art. 63, comma 4 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.

Simili procedure sono connotate dall’assenza di discrezionalità tecnica in capo all’amministrazione, che è unicamente “chiamata a svolgere un’attività meramente tecnico esecutiva di certazione” (cosí Cass., sez. lav., 12 maggio 2017, n. 11906). Di conseguenza, la controversia “è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che non è prevista una procedura concorsuale, ma una semplice chiamata su base numerica, secondo l’ordine delle graduatorie risultante dalle liste medesime, sicché coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria hanno un vero e proprio diritto soggettivo all’avviamento a selezione e quindi all’assunzione“.

TAR-Lazio-Roma-sez-i-sent-12194-29/05/2024-14

Il principio di sussidiarietà

Il Consiglio di Stato si esprime sul principio di sussidiarietà orizzontale e sulla necessità di tutelare gli interventi dei privati volti a soddisfare interessi pubblici.

 

Consiglio di Stato, Sez. VII, sent. del 17 giugno 2024, n. 5408.

Il principio di sussidiarietà orizzontale regola il rapporto tra iniziativa privata e intervento pubblico e richiede che l’amministrazione valorizzi e tenga conto degli interventi dei privati volti a soddisfare interessi meritevoli di tutela, coinvolgendo gli abitanti nella valorizzazione del territorio.

È illegittima una clausola di un atto programmatico che condizioni la possibilità di partecipare al progetto di riqualificazione di un borgo antico al pagamento dell’indennità di occupazione in favore dell’Agenzia del demanio da parte di soggetti appartenenti alla comunità degli artisti che ha recuperato e posto le basi per la valorizzazione dell’antico e abbandonato borgo, creando le condizioni per l’attuale programma di valorizzazione. Le pubbliche amministrazioni che hanno tratto vantaggio dell’intervento in sussidiarietà orizzontale dei privati non possono contraddittoriamente e in violazione del principio della leale collaborazione escludere dal programma e dalla possibilità di partecipare ai previsti bandi per la concessione e gestione dei beni proprio quei soggetti (e i loro aventi causa) che hanno reso possibile la valorizzazione del borgo, laddove gli stessi non provvedano al pagamento della indennità di occupazione.

 

Istituzione fondo per la legalità

 Avvio di una consultazione per la verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR) relativa alla Legge 30 dicembre 2021, n.234. Istituzione di un fondo per iniziative in favore della legalità e per la tutela degli amministratori locali. 

Oggetto della consultazione: Verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR) relativa alla Legge 30 dicembre 2021, n.234 (Legge di Bilancio 2022) recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”- Articolo 1, comma 589 istitutivo di un fondo per iniziative in favore della legalità e per la tutela degli amministratori locali.

Tipologia di consultazione: la presente consultazione si svolge on line e in forma aperta per consentire la più ampia e diversificata partecipazione dei soggetti interessati, oltre ad essere più veloce, più semplice ed economica.

Modalità di partecipazione: i soggetti interessati, sulla base dei quesiti predisposti e visionabili nel provvedimento di inizio consultazione, possono inviare osservazioni e commenti all’indirizzo mail:

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Durata della consultazione: 5 settimane. Il documento rimarrà in consultazione fino al 16 agosto 2024.

Ai sensi dell’articolo 18, comma 6, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n.169, i contributi ricevuti dai soggetti che partecipano alla consultazione saranno pubblicati, salvo diversa richiesta degli autori e sempre che non sussistano ragioni di riservatezza, sul presente sito del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno.

https://dait.interno.gov.it/documenti/vir-l.234-2021-consultazione.pdf

 

 

Acquisizione sanante

Acquisizione sanante: nella stima del valore venale del bene non si deve considerare l'opera realizzata dalla P.A.

In tema di indennizzo ex art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 [«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)»], ai fini della determinazione del valore venale del bene oggetto del provvedimento di c.d. acquisizione sanante, alla data della sua adozione, non deve computarsi - in virtù del tenore della predetta disposizione, nonché del richiamo all'art. 37, comma 4, che fa salva la previsione dell'art. 32, comma 1, d.P.R. cit. - anche il valore dell'opera pubblica che sullo stesso bene sia stata, pur solo parzialmente, realizzata dalla Pubblica Amministrazione.

Corte di cassazione, sezione I civile, 6 giugno 2024, n. 15822 

 

 

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