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Più affidamenti diretti meno risparmi per la PA

menorispsPiù affidamenti diretti, meno ribassi: 350 milioni di € di mancati risparmi tra il 2021 e il 2023, così il report Anac, Ribassi nei contratti pubblici.

Sulle cause di esclusione e sul sotto soglia si segnala il testo di Eugenio Piscino, Le cause di esclusione e gli affidamenti sotto soglia nel codice dei contratti pubblici, con prefazione del Cons. Tiziano Tessaro. L'indice è consultabile qui, e può essere acquistato qui.

La notizia indicata, ulteriori note e documenti sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Codice dei contratti pubblici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affidamento diretto e costi della manodopera

Affidamento diretto : necessaria indicazione costi della manodopera ?

Anche per gli affidamenti diretti – dove non viene effettuata una procedura di gara – è necessaria l’ indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Lo afferma la delibera n. 396/2024 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Il caso di specie trae origine dalla richiesta di un parere precontenzioso presentata all’ANAC in ordine alla necessità di indicare il costo della manodopera anche nel caso in cui ci si trovi in presenza nel caso di affidamento diretto ai sensi di quanto previsto dall’art. 50, comma 1, lett b), D.Lgs. n. 36/2023.
L’ANAC propende per l’estensione dell’obbligo di indicazione dei costi della manodopera anche nel caso di un affidamento diretto, sulla base di un esame del contenuto della normativa vigente ed in particolare di quanto previsto dall’art. 108, comma 9, del nuovo Codice dei contratti pubblici che dispone: “nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sul luoghi di lavoro.”
Si tratta, come a più riprese osservato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, di un obbligo volto a tutelare interessi di natura sovraindividuale quali la salute pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Come precisato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 9078/2023 si tratta di una disposizione di carattere imperativo, che impone una eterointegrazione ai sensi di quanto previsto dall’art. 1339 Codice Civile nei confronti degli atti di gara che risultino lacunosi o che contengano disposizioni contrarie.
La norma, ove se ne esamini il contenuto non contiene eccezioni di alcun tipo pertanto pare applicabile a tutte le procedure di gara senza esclusione alcuna. A favore della interpretazione fornita l’ANAC rileva altresì che ai sensi dell’art. 48, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023 “Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del Codice.” Si tratta di un rinvio normativo che estende anche agli affidamenti diretti tutte le disposizioni contenute nel Codice.

sentenzeappalti.it

Le stazioni appaltanti qualificate

Sono 4.554 le stazioni appaltanti qualificate, 518 le centrali di committenza

Le stazioni appaltanti qualificate in Italia sono 4.554. Le centrali di committenza sono 518. Le amministrazioni convenzionate alle centrali di committenza sono 8.056. La maggior parte delle centrali di committenza (75% circa) ha più di dodici amministrazioni convenzionate.
Sono questi i dati che emergono dal report di Anac sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, aggiornati al 30 settembre 2024.

Le amministrazioni che hanno inviato istanza di qualificazione sono quasi 6.000, di cui il 75% risultano qualificate, l’11% non soggette a qualificazione, il 13% circa non qualificate e soltanto lo 0,7% qualificate con riserva.

Delle 4.554 qualificate, la maggior parte (60%) è qualificato in entrambi i settori e quasi il 60% per il livello massimo di qualificazione.
Delle 3.235 qualificate nel settore Lavori, 1.225 sono qualificate anche per il Partenariato Pubblico-Privato (PPP) e di queste soltanto 311 sono Centrali di Committenza (CC); mentre delle 4.091 qualificate nel settore Servizi e Forniture, 1.470 amministrazioni sono qualificate per il PPP e di queste soltanto 304 sono Centrali di committenza.

Il numero complessivo delle Centrali di committenza qualificate per un settore o per entrambi è pari a 518 unità di cui 388 qualificate in entrambi i settori. Le amministrazioni convenzionate a tali centrali di committenza sono 8.056. Quest’ultimo dato è stato calcolato imputando il numero di amministrazioni convenzionate maggiore nel caso in cui la centrale sia qualificata per entrambi i settori e abbia dichiarato un numero di amministrazioni convenzionate diverso per i due settori.
Le Centrali di Committenza sono 464 nel settore Lavori e 442 nel settore Servizi e Forniture e la maggior parte (75% circa ha più di 12 amministrazioni convenzionate).

In termini assoluti, le Regioni con il maggior numero di amministrazioni qualificate sono la Lombardia, il Lazio e la Campania ma, considerando l’incidenza delle qualificate sul totale regionale delle amministrazioni iscritte in Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), le regioni con la maggior percentuale di qualificate risultano essere la Sardegna, il Friuli-Venezia Giulia e, limitatamente al settore Lavori, l’Abruzzo.

Le Centrali di committenza sono, invece, presenti soprattutto in Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio e Toscana e, considerando l’incidenza sulle amministrazioni presenti in AUSA, in Sardegna, Emilia-Romagna e Abruzzo. Analizzando  le competenze e la formazione della Struttura Organizzativa Stabile (SOS) delle amministrazioni appaltanti, si evidenzia un divario molto marcato soprattutto tra quelle qualificate nel livello massimo e le non qualificate, mentre le qualificate nel livello intermedio e nel livello più basso presentano caratteristiche molto simili tra di loro e, in alcuni casi, anche con le non qualificate così come ad esempio per il numero totale di dipendenti, il numero di personale con diploma, l’esperienza quinquennale e la formazione base. La formazione specialistica viene svolta principalmente tra le amministrazioni qualificate per il livello massimo e per quello minimo, mentre la formazione avanzata maggiormente tra le amministrazioni qualificate per il livello minimo nel settore Lavori. 

Sopra soglia e minor prezzo

Appalti sopra soglia comunitaria: il no dell’ANAC al minor prezzo

L’Anac dice no al metodo del massimo ribasso per le gare sopra la soglia comunitaria. Una posizione messa nero su bianco in una delibera (la n. 454 del 9 ottobre 2024) assunta dopo una segnalazione di Ance Sicilia, pienamente in linea con la linea interpretativa da sempre sostenuta da Ance Nazionale, per contestare l’utilizzazione del minor prezzo in una gara indetta dall’Università degli Studi di Catania per l’affidamento di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria (circa 19 milioni di euro).  Scelta, questa, apparsa non rispettosa dell’art. 108 del codice in tema di criteri di aggiudicazione e, più in generale, dei principi di risultato, buon andamento efficienza, efficacia ed economicità di cui al Codice 36, oltre ad essere priva di motivazione.

Dopo la segnalazione dell’Ance, l’Anac aveva avviato, il 13 giugno scorso, un procedimento istruttorio per valutare la conformità del bando alla normativa sui contratti pubblici, con particolare riferimento al criterio di aggiudicazione prescelto.

In estrema sintesi, l’ANAC, attraverso un articolato percorso argomentativo sorretto da puntuali riferimenti normativi e giurisprudenziali, giunge a confermare, in linea con quanto sostenuto dall’Associazione Nazionale dei Costruttori, che, per i lavori, il minor prezzo è un’opzione esercitabile unicamente negli appalti di importo inferiore alla soglia UE. Con ciò confermando che l’adozione del criterio del minor prezzo per appalti di lavori che superino la soglia di rilevanza comunitaria si pone in contrasto con le disposizioni del Codice dei contratti pubblici e con i principi di matrice euro-unitaria.

In particolare, l’Autorità ha:

    confermato la non conformità al Codice dei contratti pubblici del criterio del minor prezzo adottato dalla stazione appaltante per l’aggiudicazione di lavori pubblici sopra soglia comunitaria. Tale conclusione si fonda sulla considerazione che l’art. 108 comma 3 del codice, per gli appalti sopra soglia, consente il ricorso al minor prezzo solo per servizi e forniture standardizzate o con condizioni definite dal mercato, con eccezione dei servizi labour intensive ossia ad alta intensità di manodopera.

    ritenuto che l’appalto in questione, avente ad oggetto essenzialmente lavori super-specialistici di elevato contenuto tecnologico, avrebbe dovuto essere aggiudicato solo con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), individuata in base al miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 108 comma 2 del Codice. Tale criterio avrebbe consentito di valorizzare, oltre agli aspetti qualitativi, anche quelli ambientali e sociali connessi all’oggetto dell’appalto, in linea con le previsioni e le finalità del Codice.

    dato mandato al proprio Ufficio competente di trasmettere la Delibera alla stazione appaltante, evidentemente affinché quest’ultima possa trarne indicazioni pro-futuro circa la corretta scelta del criterio di aggiudicazione in relazione alla tipologia di appalto.

Si tratta di una delibera pienamente condivisa e in linea con quanto affermato da ANCE anche alla luce del Codice 36, con la quale l’Autorità fornisce la corretta interpretazione sulla disciplina riguardante i criteri di aggiudicazione per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria.

Il prospetto per le aliquote IMU

Ora disponibile il prospetto per le aliquote IMU 2025

L’ultimo giorno del mese di ottobre è stato reso disponibile il prospetto per la determinazione dell’impianto IMU comunale su aliquote, agevolazioni ed esenzioni. All’applicazione informatica si giunge dal Portale del Federalismo Fiscale, cliccando “Gestione IMU” e, all’interno di questa sezione, selezionando “Inserimento aliquote – fattispecie principali”.

Le Linee Guida per la compilazione del nuovo prospetto, emanato sulla scorta di quanto definito con Decreto Ministeriale 6 settembre 2024, sono scaricabili cliccando qui.

Ricordiamo a tutti i Comuni che NeoPA ha attivato un servizio di supporto funzionale all’analisi dell’attuale assetto comunale con l’obiettivo di convertire l’attuale situazione rilevando le eventuali situazioni di difformità e valutandone le ricadute entro i ristretti termini per l’approvazione del bilancio di previsione. Il supporto si conclude con la predisposizione degli atti per il Consiglio Comunale che dovranno rispettare i dettami di cui all’articolo 1 della L. 160/2019 prevedendo quindi anche l’allegazione del prospetto elaborato mediante applicazione informatica.
www.neopa.it

Il turn over per il 2025

La notizia la diamo ormai per certa. Gli enti locali con più di 20 dipendenti, nel 2025, potranno assumere a tempo indeterminato un contingente di personale non superiore al 75% della spesa dei dipendenti cessati nell’anno precedente.

La cosa più interessante è che tale nuovo limite si applica “fermo restando” quanto previsto dall’art. 33 del d.l. 34/2019 nonchè dal relativo Decreto Ministeriale del 17/03/2020.

Per ora, riporto di seguito una tabella riassuntiva di quella che sarà la situazione, ente per ente.

Il 20 novembre prossimo ho già programmato un webinar specifico e dedicato esclusivamente a come si calcola il turn-over e che impatto ha sulle assunzioni e sulla mobilità.

Il programma è questo.

    Panoramica sulla novità del turn-over
    La programmazione dei fabbisogni: cosa cambia
    Le azioni possibili entro fine anno
    La continua vivenza dell’art. 33 del d.l. 34/2019
    La sostenibilità finanziaria e il rapporto con il turn-over
    Come si calcola concretamente: le percentuali e i “resti”
    Come si quantifica la spesa dei cessati e degli assunti
    Cosa succede alla mobilità: neutra o no?


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