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Le competenze trasversali nei concorsi

Un decreto firmato dal Ministro della Pa, Paolo Zangrillo, delinea un framework dei comportamenti organizzativi relativo alle competenze trasversali nei concorsi pubblici.

La costruzione di un framework delle competenze trasversali per il personale non dirigenziale si inserisce infatti nell’ambito della Riforma del mercato del lavoro (R 2.3.1) prevista nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “Italia Domani” (PNRR).

L’obiettivo è quello di promuovere la riprogettazione del sistema dei profili professionali in un modello articolato su conoscenze, competenze e capacità caratteristiche della posizione da ricoprire.

Scopriamo dunque quali sono le novità introdotte da questo nuovo testo.

Indice dei contenuti

    Concorsi pubblici, il decreto con il framework dedicato alle competenze trasversali
        Modelli di competenze
        Gli indicatori
        Il framework
        Le competenze trasversali
    Il testo completo del decreto

Concorsi pubblici, il decreto con il framework dedicato alle competenze trasversali

La crescente evoluzione del mondo del lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato, richiede una maggiore attenzione alle competenze trasversali, che comprendono comportamenti organizzativi essenziali per il successo in un ruolo.

I requisiti di un ruolo non dovrebbero essere limitati solo alle conoscenze e alle competenze tecniche specifiche (il “cosa” deve essere fatto), ma dovrebbero anche considerare come svolgere il lavoro in modo efficace (il “come”).
Modelli di competenze

I modelli di competenze rappresentano gruppi di competenze trasversali rilevanti per un particolare ruolo o contesto organizzativo, definendo i comportamenti efficaci associati a esso in un numero limitato di dimensioni.

Questi modelli di competenze sono fondamentali in una gestione delle risorse umane avanzata, poiché forniscono un punto di riferimento per le attività e i processi di gestione e sviluppo delle risorse umane, allineandoli agli obiettivi e alle priorità di un’organizzazione.
Gli indicatori

Ogni competenza trasversale è descritta mediante una serie di indicatori comportamentali specifici, osservabili e verificabili, che possono essere categorizzati logicamente e in modo affidabile all’interno della stessa competenza.

Questi indicatori aiutano a comprendere come una persona si comporta e interagisce nel contesto lavorativo, fornendo una guida utile per la valutazione e lo sviluppo delle competenze.
Il framework

Il framework delle competenze trasversali per il personale non dirigenziale della Pubblica Amministrazione italiana è progettato per essere flessibile e adattabile alle diverse caratteristiche delle amministrazioni, come il numero di dipendenti, la complessità organizzativa, i processi gestiti e il livello di conoscenza specialistica. Questo framework rappresenta un ampio elenco di competenze generali, dalle quali le singole amministrazioni possono selezionare le dimensioni più rilevanti per creare un modello di competenze specifico per i loro ruoli di interesse.

Questo repertorio di competenze è fondamentale per stabilire un punto di riferimento comune che definisca le aree e le dimensioni rilevanti in modo condiviso, consentendo alle diverse amministrazioni di operare in modo coerente utilizzando un linguaggio e delle categorie condivise nell’ambito della Pubblica Amministrazione italiana.
Le competenze trasversali

Il framework delle competenze è composto da 16 competenze trasversali suddivise in quattro aree principali:

    “Capire il contesto pubblico”
    “Interagire nel contesto pubblico”
    “Realizzare il valore pubblico”
    “Gestire le risorse pubbliche”.

Ogni competenza è supportata da indicatori comportamentali specifici, che sono suddivisi in tre livelli di complessità per adattarsi ai diversi ruoli e contesti in cui il framework può essere applicato.

Inoltre, il framework include tre valori trasversali:

    Integrità
    Inclusione
    Sostenibilità

Si tratta certamente di parametri che influenzano le priorità e le scelte delle persone e possono avere un impatto sulla manifestazione delle competenze.

 tratto da lentepubblica.it

Danno erariale e vendita illecita di immobili

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia, sentenza n. 144 del 30 agosto 2023

 

La Guardia di finanza ha esposto gli esiti della verifica sulla gestione del patrimonio immobiliare dell’ente Y nell’ultimo quinquennio, segnalando un presunto danno erariale pari ad euro 2.891.820,00, causato dalla asserita illecita e dannosa dismissione di 9 cespiti di pregio.

 

Secondo quanto riportato, era emersa la volontaria e consapevole disapplicazione della normativa pubblicistica per la dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici da parte dei vertici dell’Ente, al fine di favorire deliberatamente una trattativa diretta con alcuni soggetti privati con posizione di rilievo nella vita politica e pubblica milanese e nazionale, per l’acquisto di immobili di pregio da questi stessi condotti in locazione a prezzi inferiori al valore di mercato, e conseguente danno per le casse dell’Ente.

 

Il procedimento penale ha evidenziato che l’intero procedimento seguito dall’ente Y nell’alienazione degli appartamenti descritti nei capi di imputazione, appartamenti di particolare pregio, era finalizzato a far ottenere ai locatari dei suddetti immobili, esponenti di spicco del mondo politico-amministrativo lombardo, la possibilità di acquistare a prezzi estremamente favorevoli, a detrimento dell’ente e dunque della collettività.

 

Trovano così una spiegazione i vari atti procedurali compiuti che paiono, se isolatamente considerati, irrazionali, ma sono in realtà concatenati e finalizzati al raggiungimento del fine illecito di cui sopra (individuazione dei locatari\acquirenti in base a non trasparenti criteri di appartenenza politica; concessione ai locatari delpreventivo diritto di prelazione; applicazione di ingiustificati “sconti”).

 

Così evidenziati e stigmatizzati i profili di illegittimità nelle procedure di alienazione degli immobili oggetto dei capi di imputazione, le pronunce del Giudice penale hanno altresì messo in rilievo il concorso causale degli imputati, e odierni convenuti, nelle condotte illecite.

 

Il principale responsabile è X, il quale, in sede di adozione delle delibere adottate nella seduta del CDA su proposta della Direzione Gestione Patrimonio da Reddito, ha inserito all’interno delle “varie ed eventuali”, quindi senza che l’argomento fosse stato preventivamente posto all’ordine del giorno, una modifica di estremo rilievo alle procedure di alienazione immobiliare tesa a consentire agli inquilini l’esercizio del diritto di prelazione senza che prima fosse necessario indire l’asta pubblica, corredando altresì la proposta con un parere di legali esterni, reso frettolosamente nello spazio di 5 giorni a cavallo del ponte di S. Ambrogio, e senza che fosse interpellato il servizio legale interno del Y: ciò nell’evidente intento di influenzare il Consiglio per indurlo all’approvazione di tali modifiche (cosa in effetti avvenuta).

 

Inoltre il X ha omesso di sottoporre al Consiglio altro parere legale, divergente rispetto al primo e pervenuto in data 14.04.2008 all’Ufficio di Presidenza, peraltro dopo la stipula del rogito (in tempi anormalmente rapidi) relativamente alle prime due compravendite,

 

La sentenza della Corte di Appello ha altresì evidenziato come il X si interessasse in maniera assai incisiva degli immobili da porre in vendita, tanto da portare alle dimissioni del funzionario a ciò incaricato; che l’invito ad esercitare la prelazione era stato rivolto solo ad alcuni soggetti di rilievo nella realtà politico-amministrativa lombarda, ben noti al Presidente; che almeno in un caso l’inserimento dell’immobile in quelli da alienare con la procedura modificata era avvenuta su espressa sollecitazione dell’inquilino stesso; che il X era il “padre” della nuova procedura di alienazione degli immobili sopra descritta, tanto che, in almeno due casi gli inquilini avevano indirizzato direttamente a lui, e non agli uffici competenti, la loro manifestazione di interesse all’acquisto.

 

Riguardo alla determinazione del quantum del danno, tuttavia, nemmeno il criterio proposto dalla Procura contabile è, nella sua assolutezza, accoglibile, non potendosi dimostrare che il prezzo individuato dall’Agenzia del territorio, senza decurtazioni, sarebbe stato accettato dai soggetti interpellati, i quali avrebbero dovuto procedere all’acquisto corrispondendo mediamente un importo superiore del 20-30% rispetto a quello effettivamente pagato.

 

Ad avviso del Collegio il danno erariale, da determinarsi in via equitativa avuto riguardo all’art. 1226 c.c., può ragionevolmente essere individuato nel 50% dell’importo quantificato dalla Procura, e quindi il “punto di equilibrio” può essere trovato nel valore intermedio rispetto agli importi richiesti dalla Procura secondo il metodo “differenziale”

 

La Corte, definitivamente pronunciando, condanna X al risarcimento in favore dell’ente Y, della somma di euro 1.257.578,50

www.iusmanagement.it

Divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta

Appalti pubblici: il divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica non va inteso in senso assoluto

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici: 1) il divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica non va inteso in senso assoluto, dovendosi valutare se gli elementi di quest'ultima, resi noti anticipatamente, siano idonei, nel caso concreto, a condizionare le scelte della commissione di gara; 2) le valutazioni tecniche espresse da detta commissione non sono sindacabili in sede di giurisdizione di legittimità, salvo che in caso manifesto di errore o travisamento dei fatti, ovvero di illogicità, contraddittorietà o irrazionalità (conferma TAR Liguria, sez. I, sent. n. 1099/2022). ► V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. V, sentt. nn. 3725/2022, 1785/2022, 6308/2020 e 2732/2020; TAR Lombardia, sez. I, sent. n. 752/2022; TAR Puglia, sez. III, sent. n. 1404/2022; TAR Toscana, sez. I, sentt. nn. 1175/2022 e 612/2022.
Consiglio di Stato, sezione V, 3 agosto 2023, n. 7497

Accesso dei consiglieri e nesso con le funzioni

Enti locali: niente accesso ex art. 43, comma 2, d.lgs. 267/2000 se manca un nesso di strumentalità fra l'istanza ostensiva e l'esercizio delle funzioni consiliari

In tema di accesso ex art. 43, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»): 1) l'omessa notifica del ricorso avverso il diniego ad almeno uno dei controinteressati (art. 41, comma 2, c.p.a.) non costituisce causa di inammissibilità del mezzo; 2) la mera qualità di consigliere comunale o provinciale non legittima di per sé all'accesso, dovendo sussistere un nesso di strumentalità fra l'istanza ostensiva e l'esercizio delle funzioni consiliari.

TAR Calabria, sezione I, 7 agosto 2023, n. 1120 

La dichiarazione integrativa IVA

dichiarazioneivaInterpello dell’Agenzia delle entrate sulla possibilità di presentare dichiarazioni integrative al fine di poter esercitare la detrazione, relativamente a interventi effettuati su un locale di proprietà del Comune.

La notizia indicata, ulteriori documenti e note sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Finanza Locale

 

 

 

La regola dell'anonimato nelle prove pratiche

anonimato

La regola dell’anonimato nelle prove pratiche di concorso, nella sentenza del Tar.

La notizia indicata, ulteriori documenti e note sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Personale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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