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L'articolo 18 pre-Fornero per la PA

fornero1Ai licenziamenti nei rapporti di pubblico impiego non si applica l'art. 18, come riformato dalla legge Fornero, ma la vecchia formulazione: ciò significa che, in caso di provvedimenti espulsivi a seguito della legge 92/2012, potrà ancora essere ammessa la reintegrazione nel posto di lavoro e non soltanto quella risarcitoria. 

Notizie e documenti, sull'argomento, sono disponibili nel menù: Gestione del bilancio-Personale

L'erogazione dei fondi Imu e Tasi

Comunicato del 13 giugno 2016 - Finanza Locale

Di seguito al precedente comunicato del 6 aprile si rappresenta che il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato il 26 maggio 2016, che dispone il riparto del contributo di 390 milioni di euro, per l’anno 2016, a favore di n. 1.831 comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, Siciliana e Sardegna, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 133 del 9 giugno 2016.

Le quote del predetto contributo sono state determinate in misura proporzionale a quelle già definite con il precedente decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno del 6 novembre 2014, tenendo conto dei gettiti dell'IMU e della TASI.

Si fa presente che le somme non sono da considerarsi tra le entrate finali dell’ente rilevanti ai fini del vincolo del pareggio di bilancio, introdotto dalla legge di stabilità a decorrere dall’anno 2016.

Sono in corso di emissione i relativi mandati di pagamento che, presumibilmente, dovrebbero essere pertanto effettivamente disponibili entro il 24 giugno p.v.

Il nuovo numero della rivista scientifica Management locale

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E' uscito il nuovo numero della rivista Management locale – rivista di amministrazione, finanza e controllo – il numero 5 del IV anno. Continua la prestigiosa collaborazione di firme nazionali, che operano nel campo degli enti locali. 

In un momento cruciale per la finanza locale, in vista del prossimo monitoraggio semestrale, l'articolo centrale è a firma di Eugenio Piscino che esamina “Le modifiche al nuovo pareggio di bilancio”. Sullo stesso tema, Vincenzo Iennaro affronta in maniera compiuta “Le variazioni al bilancio di previsione in base al nuovo dettato dell’art. 175 del tuel”. 

Rilevanti gli interventi di Rosario Scalia, con la “La relazione di fine mandato come strumento per accrescere il livello di trasparenza delle decisioni politico-amministrative? Il ruolo delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti”, e di Luciano Catania, in materia di tributi locali, con l'articolo dal titolo “Obbligo di contradditorio preventivo: esclusi i i tributi locali”. 

In occasione delle elezioni amministrative in corso, oggetto di studio di Liliana Cirillo è  “L’incompatibilita’ degli amministratori comunali per lite pendente.”. Attualissimo, infine, l'articolo di Francesco Serra su “Gli affidamenti diretti e le procedure competitive con negoziazione nel nuovo codice dei contratti pubblici”.

Per le tre rubriche fisse, gli interventi completi di Sergio Trovato, che esamina i “Versamenti a comuni incompetenti”; Paolo Longoni, che firma l'articolo “Verso il “Pareggio di Bilancio”, le nuove regole – I nuovi controlli” e Stefano Usai, con “Accesso e riservatezza nel nuovo codice degli appalti”.

Sul portale associativo - www.asfel.it - è possibile consultare gli ulteriori numeri della rivista scientifica, nella voce di menù: Newsletter-Management locale

Ulteriori linee guida Anac sul nuovo codice

metro1Ulteriori Linee guida ANAC (in consultazione): mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto, criteri reputazionali per la qualificazione delle imprese, sistemi di monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato.

Sul tema del codice degli appalti Asfel ha predisposto interessanti proposte formative di elevata qualità, che puoi consultare qui.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili nel menù: Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

Imu e imbullonati

C'è tempo fino al 15 giugno per presentare la dichiarazione di variazione catastale per usufruire dello "sconto Imu" sugli imbullonati, a partire dall'acconto da versare entro il 16 giugno, come previsto dalla Legge di Stabilità 2016.

La legge di stabilità 2016, n. 208/2015, contiene nuove disposizioni per l'adeguamento delle rendite catastali degli immobili a destinazione speciale o particolare, censiti nel gruppo delle categorie "D" ed "E" valide dal 1° gennaio 2016. Le novità sono legate all'esclusione nella stima diretta per la determinazione della rendita catastale di macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionari al processo produttivo.

L'introduzione di uno spartiacque è stato introdotto dalla legge per evitare che nella rendita catastale possano essere conteggiate componenti "altre" che non sono fabbricati o impianti fissi. Tale prassi ha dato origine a un consistente contenzioso.

Per quel che riguarda gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni, secondo la norma si devono considerare solo quelli che ne accrescono qualità e utilità nei limiti dell'ordinario apprezzamento, per diverse utilizzazioni dell'unità immobiliare.

Le nuove disposizioni hanno voluto dare un respiro immediato agli imprenditori, rendendo possibile la riduzione dell'importo dell'Imu sin dal 2016.

Per beneficiare delle agevolazioni è necessario presentare in catasto una dichiarazione di variazione ( Docfa), redatta con riferimento ad una sola unità, corredata delle planimetrie catastali, con causale di variazione: «Dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 1, comma 22, legge 208/2015».

Monitoraggio pareggio di bilancio

Monitoraggio 2016 del saldo finale di competenza

Nel corso della seduta del 9 giugno 2016 della Conferenza Stato – città ed autonomie locali, l’ANCI ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze relativo al monitoraggio del saldo di finanza pubblica dei Comuni e sugli allegati al decreto stesso (istruzioni per il monitoraggio e modello MONIT/16).

In particolare, il decreto specifica, in analogia con quanto previsto fino allo scorso anno per il monitoraggio del Patto di stabilità, le voci di bilancio oggetto della rilevazione, le modalità per la variazione dell’obiettivo del saldo a seguito dei patti di solidarietà 2016 e dei patti di solidarietà del biennio 2014/2015 e le esclusioni previste dalla normativa.

Al decreto è allegato il modello MONIT/16, articolato in due Sezioni. La Sezione 1 riguarda specificatamente il saldo di competenza finanziaria e consente di verificare, a preventivo e a consuntivo, il rispetto del saldo come differenza tra le entrate finali (primi 5 titoli delle entrate del bilancio armonizzato) e le spese finali (primi 3 titoli delle spese del medesimo bilancio), comprensivo delle voci riguardanti il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dall’indebitamento e al netto delle esclusioni previste dalla legge di stabilità 2016. E’ articolato in due colonne, relative, rispettivamente, alle previsioni di competenza (colonna a) e ai dati gestionali e di risultato (colonna b) necessari per la verifica del saldo di competenza. Specifiche e puntuali indicazioni vengono fornite in merito al Fondo pluriennale vincolato (FPV) e al Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE). Per l’anno in corso, infatti, nel saldo di competenza è considerato il FPV di parte corrente e conto capitale, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dall’indebitamento. Gli stanziamenti del Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione, invece, non vengono considerati tra le spese finali e pertanto sono portati in detrazione dalle spese relativamente al dato gestionale (colonna a), mentre, non essendo oggetto di impegno, non sono conteggiabili nella colonna b).

La Sezione 2, invece, consente l’acquisizione di importanti elementi informativi, desumibili dai bilanci di previsione, utili per la finanza pubblica, quali:

    il FPV di entrata e di spesa, di parte corrente e in conto capitale,
    la quota del FPV di entrata e di spesa in conto capitale finanziata da debito,
    il FCDE di parte corrente e in conto capitale, complessivo e al netto della quota finanziata da avanzo.

In questa stessa Sezione vengono richieste informazioni aggiuntive sulla composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015, con indicazione della parte accantonata, vincolata, destinata agli investimenti, disponibile, nonché il disavanzo di amministrazione.

Oltre alle rilevazioni del 30 giugno 2016 e del 31 dicembre 2016, il decreto introduce un ulteriore termine intermedio per il monitoraggio del saldo di competenza 2016: il 30 settembre 2016. Tale nuovo termine, unitamente ai dati richiesti nella Sezione 2 del modello MONIT/16, contenente le informazioni su alcune significative voci del bilancio di previsione (Fondo pluriennale vincolato e Fondo crediti dubbia esigibilità) e sulla composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015, è finalizzato a fornire elementi utili per la conoscenza dell’andamento della finanza locale nel periodo di predisposizione della manovra di finanza pubblica per il 2017. Le informazioni richieste non sarebbero infatti fruibili in tempo utile per la definizione della manovra se affidate al solo monitoraggio finale, mentre i medesimi dati rilevati al 30 giugno non possono ancora considerarsi sufficientemente consolidati. Il maggior aggravio richiesto agli operatori degli uffici finanziari si accompagnerà ad un intensificato impegno per la semplificazione delle comunicazioni contabili e dei vincoli ordinamentali non giustificati, a cominciare dall’unificazione di tutte le richieste concernenti i dati di bilancio in un unico invio rivolto alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP)

Le informazioni rilevate, cumulate a tutto il periodo di riferimento, devono essere trasmesse entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento esclusivamente tramite l’apposita applicazione web predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato: http://pareggiobilancio.mef.gov.it.

A tal fine, si ricorda a tutti gli enti che, qualora non ancora accreditati, è necessario procedere a tale operazione al fine di accedere al sistema di rilevazione dei dati predisposto dalla Ragioneria generale dello Stato. Per la variazione o la creazione di nuove utenze si rinvia all’allegato ACCESSO WEB/16 consultabile all’indirizzo web http://www.rgs.mef.gov.it sezione “Pareggio di bilancio e Patto stabilità”. - da www.ifel.it

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