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La detraibilità dei buoni mensa scolastici

da www.fiscooggi.it - Domanda: Ho saputo che è possibile detrarre le spese sostenute lo scorso anno per la mensa scolastica di mio figlio; ho pagato in contanti: è un problema?

A partire dal 1° gennaio 2015, è possibile detrarre le spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente (articolo 15, comma 1, lettera e-bis, del Tuir); vi rientrano anche le spese sostenute per il servizio mensa (circolare 3/2016). Se il pagamento è stato effettuato in contanti, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare delle spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente (circolare 18/2016).

risponde
Gianfranco Mingione

La delegabilità delle funzioni dirigenziali

www.ancitel.it - DOMANDA:
L'art. 7 del DPR n. 62/2013, concernente "l'obbligo di astensione" di un pubblico dipendente, prevede che: "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell' ufficio di appartenenza ". Nel nostro Comune (Ente dotato di Dirigenza), nei casi di incompatibilità, si pone il problema di quale sia il procedimento più corretto per la sostituzione del Dirigente di Area Tecnica, in fase di rilascio di permessi di costruire o altri provvedimenti aventi natura tecnica. Nel caso specifico, si precisa che nell'organico dell'Ente non vi sono altri Dirigenti aventi qualifica tecnica. Vi sono però n. 4 Funzionari tecnici (n. 3 Ingegneri e n. 1 Architetto), di cui due incaricati di posizione organizzativa. Il vigente Regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, pur non trattando esplicitamente i casi di incompatibilità, prevede genericamente che "In caso di assenza del Dirigente le sue funzioni sono esercitate in via prioritaria da altro Dirigente individuato dal Sindaco con decreto e in via secondaria dal Segretario generale". D'altro canto, l'art. 17 del decreto legislativo 165/2001 recita: "i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile". L'istituto della "delega" prevede che il funzionario designato debba accettare la suddetta delega e, in caso di mancata accettazione, si potrebbe creare uno stallo per le attività amministrative. Visto tutto quanto innanzi, si chiede, pertanto, se per il rilascio di provvedimenti aventi natura tecnica, nei casi di incompatibilità del Dirigente Tecnico: 1) la sostituzione debba essere effettuata per il tramite di altro Dirigente designato, ancorché non vi siano specifiche competenze tecniche, ovvero 2) la sostituzione debba essere effettuata per il tramite dell'istituto della delega, individuando un funzionario tecnico all'uopo designato. Nel caso in cui la soluzione sia quella prevista al punto 2 che precede, si chiede se la attribuzione sia suscettibile - o meno - di accettazione da parte del funzionario designato e se la designazione debba avvenire esclusivamente nei confronti di un titolare di posizione organizzativa o possa essere individuato un qualsiasi funzionario.


RISPOSTA:
L’art. 2 della L. 154/2002, aggiungendo il comma 1- bis all'art. 17, del D.Lgs. n. 165/2001, ha previsto, accanto ai compiti e poteri dei dirigenti, che essi “per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 cod.civ.”.

La delegabilità delle funzioni dirigenziali al personale dipendente privo della qualifica dirigenziale è dunque possibile a condizione che avvenga:

- per specifiche e comprovate ragioni di servizio; - per un periodo di tempo determinato; - con atto scritto e motivato; - riguardi la cura e l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; - inerisca al coordinamento e controllo dell'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi; - riguardi la gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.

Il potere di delega deve trovare esplicitazione tanto nello statuto dell'ente locale quanto nel regolamento degli uffici e dei servizi che deve individuare la disciplina di dettaglio della delega ed i soggetti nei confronti dei quali essa potrà valere (“dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate”, ossia p.o. o, in assenza, personale di Cat. D).

Si ritiene che un caso di incompatibilità, che obbliga il dirigente ad astenersi dal compimento di un atto di sua competenza, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 62/2013, concretizzi una “specifica e comprovata ragione di servizio” tale da giustificare la delegabilità delle funzioni dirigenziali al personale dipendente privo della qualifica dirigenziale (ma in possesso delle competenze tecniche necessarie) e che questa sia la soluzione ottimale da seguire nel caso concreto.

Si esprime altresì il parere che, in presenza di p.o., la delega di funzioni debba avvenire nei loro confronti e che l’attribuzione non possa essere oggetto di rifiuto od opposizione da parte degli interessati, rientrando tra i doveri di ufficio ai sensi del richiamato art. 17, comma 1 bis D.Lgs. 165/2001.

Nuovi obblighi di trasparenza

Nuovi obblighi di trasparenza per le pubbliche Amministrazioni
Il D.lgs. 25-5-2016, n. 97 (vedi Legautonomie.informa n. 23 del 15-6-2016) apporta significative innovazioni rispetto agli obblighi di trasparenza della P.A.
La normativa – che dà attuazione all’art. 7 della legge 7-8-2015, n. 124 – introduce il concetto di “diritto di accesso civico” generalizzato agli atti della P.A..
Il decreto si pone l’obiettivo non soltanto della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, ma di essere strumento di controllo delle attività delle Amministrazioni e del corretto utilizzo delle risorse pubbliche.
Questo provvedimento è stato, da alcuni, paragonato al “Freedom information act” (Foia)vigente negli Usa. Sicuramente il decreto rappresenta un importante passo avanti per un miglior rapporto cittadeino/Amministrazione, ma vi sono elementi che lo differenziano in modo sostanziale dal sistema statunitense. Vi è, innanzi tutto, una diversa impostazione culturale di fondo (nel Foia è la P.A. che rende pubblici i documenti, mentre in Italia vige il concetto che è il cittadino che deve chiedere, sopportando gli eventuali costi). E poi, negli Usa – in caso di difficoltà o impossibilità a reperire dati e documenti – si inoltra, senza nessuna formalità, un appello amministrativo a un organo superiore, che interviene (con eventuale ricorso alla magistratura solo in via residuale); mentre la normativa italiana, oltre all’assenza di sanzioni per chi è inadempiente, non prevede una modalità rapida ed efficace di risoluzione delle controversie tra il cittadino che chiede l’accesso e l’Amministrazione che lo rifiuta (per cui, l’unica strada per far valere i propri diritti è il ricorso – lungo e costoso – alla giustizia amministrativa.

Le nuovi varianti in corso d'opera

lavori2L'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, che fa riferimento all'art. 72 della Direttiva 2014/24/UE e all'art. 89 della Direttiva 2014/25/UE, e agli articoli 114, 117 e 132 del previdente D.Lgs. n. 163/2006, prevede i casi di modifica dei contratti di appalto e degli accordi quadro senza l’espletamento di una nuova procedura d’appalto. 

Sul tema del codice degli appalti Asfel ha predisposto interessanti proposte formative di elevata qualità, che puoi consultare qui.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili nel menù: Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

Il contratto di avvalimento

codice4L’ avvalimento per l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio e la necessità del relativo contratto sono analizzati dalla sentenza del Consiglio di Stato.

La notizia indicata e ulteriori documenti e note sull'argomento sono disponibili nel menù: Gestione del'ente-Appalti,Trasparenza e Anticorruzione

Il testo definitivo del decreto Madia sui licenziamenti

madia3Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera s) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare.

Notizie e documenti sono disponibili nel menù: Normativa-Leggi Enti Locali

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