La giurisprudenza sugli appalti
TeLex Anie, rassegna di giurisprudenza, a cura di Andrea Stefanelli e Fabio Caruso. Documenti e note sull'argomento, nel menù: Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione
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da www.ancitel.it DOMANDA:
A seguito di verifica regolarità contributiva, sono emerse irregolarità tanto nei confronti di INPS quanto nei confronti di INAIL per somme superiori a quelle dovute dal Comune scrivente. A quale dei due enti deve essere richiesto il cd. intervento sostitutivo e deve essere soddisfatto prima?
RISPOSTA:
L’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, recate disposizioni in merito al “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ha stabilito che qualora il DURC rilevi delle irregolarità nei versamenti dovuti agli istituti e casse edili, le stazioni appaltanti possono sostituirsi all’appaltatore versando in tutto o in parte le somme dovute in forza del contratto di appalto. Sulla materia sono intervenuti il Ministero del Lavoro con circolare n. 3 del 16 febbraio 2012 e l’Inail con nota n. 2029 del 21 marzo 2012 al fine di fornire dei primi chiarimenti. L’INPS a seguito di diversi approfondimenti svolti di concerto con il Ministero del Lavoro, l’INAIL e le casse Edili, ha provveduto a fornire un quadro di sintesi in ordine ai contenuti e alla modalità di attivazione dell’intervento sostitutivo da parte delle stazioni appaltanti attraverso la circolare n. 54 del 13 aprile 2012. Va precisato che la stazione appaltante, prima di porre in essere l’intervento sostituivo, deve trattenere sull’importo la ritenuta dello 0,50%. Tale ritenuta può essere svincolata unicamente in sede di liquidazione finale successivamente all’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità previo rilascio del DURC. Laddove l’intervento sostitutivo da parte della stazione appaltante sia in grado di colmare solo in parte il debito contributivo è necessario che le somme dovute all’appaltatore siano ripartite tra gli istituti e le Casse Edili in misura proporzionale ai crediti che ciascuno vanti e di evidenza nel DURC.
Con la deliberazione del marzo 2016, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, rispondo al quesito di un ente sulla corretta quantificazione degli incassi da considerare ai fini del c.d. saldo di competenza mista art. 31, co. 3 legge 12 novembre 2011, n. 183.
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Deve essere riformata la sentenza con la quale i giudici di merito interpretano la disciplina collettiva di settore (artt. 21 e 22 del CCNL 6/7/1995 relativo al comparto autonomie locali), nel senso che i periodi di assenza per malattia professionale devono essere tenuti distinti da quelli per malattia generica, senza possibilità di procedere ad una unificazione ai fini del computo del periodo di comporto.
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Arriva un documento del Consiglio nazionale con una dettagliata analisi dei principali strumenti di partenariato pubblico-privato utilizzabili per la realizzazione e la gestione di opere e servizi pubblici o di pubblica utilità.
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