La Tasi non sarà più applicabile sull'abitazione principale non di lusso. E l'esenzione si estende anche a box, cantine e solai.
Tuttavia, la Tasi è ancora dovuta sulle abitazioni principali considerate di lusso (accatastate come A1, A8, A9). Non dovrà più adempiere al versamento della Tasi neanche l'inquilino o l'occupante per la sua quota di pertinenza, a patto che l'immobile sia utilizzato come abitazione principale. Per gli immobili dati in comodato tra genitori e figli, la base imponibile Tasi (e Imu) è imponibile è ridotta del 50%.
A differenza dell'Imu, in caso di immobile locato o dato in comodato per oltre sei mesi nell'arco di un anno l'occupante è tenuto a versare una parte della Tasi, come stabilisce il Comune nel proprio regolamento. E che comunque sia compresa tra il 10% e il 30% dell'ammontare complessivo, la parte restante (70 - 90%) è pagata dal proprietario. Se per l'inquilino, o il comodante, l'immobile è l'abitazione principale, questi non dovrà pagare alcuna tassa.
Dal 2016 verrà applicata anche la riduzione del 25% delle aliquote deliberate dai Comuni per gli immobili affidati con un contratto di locazione a canone concordato nei Comuni ad alta tensione abitativa.