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Il ministro al question time sul nuovo codice degli appalti

barca1Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, giovedì pomeriggio, al Senato ha dato risposte alle interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto question time) sull’attuazione del nuovo codice degli appalti. 

Sul tema del codice degli appalti Asfel ha predisposto interessanti proposte formative di elevata qualità, che puoi consultare qui.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili nel menù: Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

Nota sul pareggio di bilancio

pareggio3Il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale, che sostituisce il patto di stabilità interno a decorrere dal 2016, richiede il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali a preventivo e a consuntivo, nell’Osservatorio della Fondazione Nazionale Commercialisti.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili nel menù: Normativa-Pareggio di bilancio - Patto di stabilità interno

Le novità Iuc per la prima rata

iuc1Il Ministero dell’economia e delle finanze ha presentato una nota del 30 maggio 2016 nella quale, dopo aver ricordato la scadenza del 16 giugno per il versamento degli acconti IMU e TASI, riepiloga la disciplina delle due importanti novità introdotte dalla legge di stabilità per il 2016.

Note e documenti sull'argomento sono disponibili (per gli Associati) nel menù: Gestione dell'ente-Tributi

L'assenza non comunicata

malattia1Ritardo di oltre un’ora rispetto all’orario di ingresso nella comunicazione del lavoratore all’azienda: giustificata la sanzione disciplinare, così la Corte di Cassazione.

Notizie e documenti, sull'argomento, sono disponibili nel menù: Gestione del bilancio-Personale

Le parafarmacie con la croce verde

I giudici della terza sezione del Tar Toscana hanno stabilito, nella sentenza 529/2016, che le parafarmacie erogano un servizio rivolto a soddisfare bisogni connessi alla salute che, per molti versi, è assimilabile a quello svolto dalle farmacie e, pertanto, possono installare l’insegna a croce verticale (cd. a bandiera).

Nelle parafarmacie è, infatti, possibile reperire farmaci la cui dispensazione non necessita di ricetta medica (medicinali fascia C), presidi per l’automedicazione, medicinali veterinari anche sottoposti a ricetta medica ad esclusione degli stupefacenti, servizi diagnostici, prenotazione delle visite specialistiche presso il SSN. Inoltre, al pari di quanto accade per le farmacie, questi servizi non si esauriscono in un mero scambio di natura commerciale fra venditore e cliente ma, data la loro rilevanza per la tutela del diritto alla salute, hanno un contenuto strettamente professionale, potendo essere erogati soltanto da soggetti particolarmente qualificati come i farmacisti che l’ordinamento nazionale, non a caso, considera come “persone esercenti un servizio di pubblica necessità” (art. 359 c.p.). - da www.ancitel.it

La revisione prezzi nel nuovo codice

www.ancitel.it - DOMANDA:
L'art. 115 del D.Lgs. 163/2006, oggi abrogato, prevedeva l'inserimento obbligatorio nei contratti della clausola di revisione periodica dei prezzi. Di contro, l'art. 106 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 sembrerebbe configurare la clausola di revisione - da inserirsi già negli atti di gara, e poi nel contratto - come una facoltà, e non un obbligo.
Nel chiedere conferma di questa interpretazione, si domanda altresì se sia opportuno inserire tale clausola nelle procedure di gara di prossima emanazione.


RISPOSTA:
L'art. 106 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 prevede che i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento (…) “se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi”. L’apposizione della clausola, da parte dell’amministrazione, è facoltativa, in linea con l’orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui l’istituto della revisione è preordinato, nell’attuale disciplina (si faceva riferimento all'art. 115 del D.Lgs. 163/2006, oggi abrogato), alla tutela dell’esigenza, propria dell’Amministrazione, di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati, nel corso del tempo, tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto (Cons. St., sez. V, 23.4.2014, n. 2052). Solo in via mediata l’istituto in esame tutela l’interesse dell’impresa a non subire l’alterazione dell’equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi che si verifichino durante l’arco del rapporto e che potrebbero indurla ad una surrettizia riduzione degli standards qualitativi delle prestazioni (Consiglio di Stato (sez. III 1/4/2016 n. 1309). Si ricorda inoltre che la norma fa salve le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 208/2015 (Legge stabilità 2016), che prevede la facoltà per l’appaltatore o il committente di chiedere una revisione nel caso di contratti di servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica che prevedono una clausola di revisione dei prezzi indicizzata al valore di beni indifferenziati, quando tale indicizzazione abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo indicato al momento dell’offerta superiore al 10% e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale; in alternativa sono possibili la risoluzione del contratto o il recesso, senza che sia dovuto alcun indennizzo. La revisione contrattuale: – deve essere operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi; – deve essere basata sui c.d. costi standard. e parti possono chiedere all’ANAC che provvede all'accertamento di fornire le indicazioni utili per il ripristino dell'equilibrio contrattuale o, in caso di mancato accordo, per la definizione di modalita' attuative della risoluzione contrattuale finalizzate a evitare disservizi. A tuttoggi i costi standard non sono ancora stati determinati. Nelle more di tale determinazione, il comma 7 dell’articolo 9 del d.l. 66/2014 ha incaricato l’ANAC di fornire, a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici, un’elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonché di pubblicare sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. L’apposizione di una clausola di revisione dei prezzi può essere opportuna per evitare il rischio che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario su cui è avvenuta la stipula del contratto e il rischio per l’impresa di subire l’alterazione dell’equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi che si verifichino nell'arco dell’esecuzione, che potrebbero indurla ad una surrettizia riduzione degli standard qualitativi delle prestazioni.

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