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Affidamento dell'impianto sportivo

da www.ancitel.it - DOMANDA:
Questo Comune lo scorso anno ha affidato per 15 anni ad una societa sportiva dilettantistica la gestione di un bene pubblico (impianto sportivo di calcio) per le finalità proprie dello stesso. L’affidamento è stato fatto a seguito di pubblico avviso nel rispetto dei principi di trasparenza ecc La precedente gestione era stata affidata ad una società sportiva dilettantistica che non aveva più interesse ne mezzi sufficienti a condurre una gestione in pareggio. Il comune annualmente versava a favore di detta società sportiva dilettantistica un contributo variabile (tra 25000 e 30000 euro) per supportare le spese di gestione. Detto contributo viene adesso versato anche al nuovo gestore vista la scarsa rilevanza economica dell’impianto, peraltro assai vetusto. Il nuovo gestore (la nuova associazione sportiva dilettantistica) propone oggi al comune di eseguire importanti lavori di miglioramento della struttura e dei vari impianti e locali accessori (campo in erba da trasformare in sintetico, irrigazione, illuminazione, spogliatoi ecc. ecc.) per un importo complessivo stimabile in circa 4500000 euro. Il vantaggio di questi interventi di miglioria sarebbe immediatamente quello di rendere meno onerosa la gestione con risparmi evidenti sulle utenze ed una maggiore fruibilità degli impianti anche da parte di utenze di comuni vicini, con evidente vantaggio per riequilibrare le spese di gestione attuali. Il nuovo gestore avrebbe la possibilità di realizzare circa il 50% dei vari lavori di miglioria tramite sponsor che avrebbero tutto l’interesse a finanziare i lavori anche eseguendoli direttamente trattandosi di imprese locali (debitamente qualificate) ed interessate a pubblicizzare la loro attività. Il comune dovrebbe versare al gestore (sulla base di un progetto dallo stesso presentato) un contributo pari alla differenza dei lavori che lo lo stesso gestore realizzerebbe tramite sponsor e ditte specializzate ed in possesso dei regolari requisiti di legge e relative qualifiche (SOA ecc.). L’offerta del gestore per il comune è sicuramente interessante ed il contributo verrebbe versato solo in base ai lavori man mano eseguiti e certificati. Si chiede di sapere se il comune può procedere nel modo suddetto e con quali modalità


RISPOSTA:
Le esigenze descritte nel quesito di avvalersi di un affidatario gestore dell’impianto sportivo di calcio anche per eseguire i lavori descritti nel quesito versando al medesimo un contributo pari alla differenza di importo necessario rispetto a quello ottenuto dallo stesso gestore tramite suoi sponsor, delinea sicuramente una sistematica che può essere ricondotta all’istituto della concessione disciplinata dall’art. 142 ss. del vecchio codice ed ora dall’art. 164 ss. del nuovo codice dei contratti pubblici; - Si consiglia pertanto di valutare attentamente la problematica in relazione alle nuove disposizione verificando in particolare i nuovi limiti e modalità di affidamento e le nuove limitazioni in ordine alla possibilità della PA di concedere un contributo economico in aggiunta alla gestione in chiave produttiva del bene (v. in particolare art. 165, comma 2, in ordine al limite del 30% dell’investimento).

Il nuovo codice: impatti sul MEPA

Il nuovo codice: impatti su MePA e Sistema dinamico


L’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici - D.L.gs. 18 aprile 2016 n. 50, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 – modifica il quadro normativo di riferimento per gli acquisti della Pubblica Amministrazione, con impatti e ricadute anche sugli strumenti di e-procurement messi a disposizione sul Portale Acquisti in Rete.

Parliamo in particolare del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e del Sistema dinamico di acquisizione, per i quali sono in corso le attività di adeguamento al rinnovato contesto normativo. Per quanto riguarda il MePA, si sta procedendo all’aggiornamento della documentazione generata automaticamente dal sistema, in modo da renderla rispondente alle prescrizioni del Codice. In attesa del completamento di tali interventi, è comunque possibile utilizzare il Mercato Elettronico della P.A., ovviamente nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di acquisti sotto-soglia. In particolare, è necessario tener presenti - a titolo meramente esemplificativo e fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente – le seguenti prescrizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici:

    per acquisti d’importo inferiore a 40.000 euro, si può ricorrere all’affidamento diretto adeguatamente motivato;
    per affidamenti d’importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria si può utilizzare la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
    i contratti relativi ai servizi di cui all’art. 95, comma 3, del nuovo “Codice dei contratti pubblici” sono aggiudicati esclusivamente facendo ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
    al ricorrere delle ipotesi di cui all’art. 95, comma 4, del nuovo “Codice dei contratti pubblici”, può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso, dandone adeguata motivazione

Il nuovo Codice ha modificato in maniera ancor più sostanziale il Sistema dinamico di acquisizione. È stata, infatti, eliminata la fase del Bando semplificato, con il conseguente venir meno dei costi di pubblicazione e con una notevole riduzione dei tempi della procedura. All’avvio di un Appalto specifico, partirà direttamente il confronto competitivo, con un risparmio temporale di circa 30 giorni.

Come conseguenza dell’eliminazione del Bando semplificato, non è più prevista la “Manifestazione d’interesse” da parte delle imprese. Pertanto, il Sistema inviterà automaticamente tutti gli operatori economici che, alla data d’invio della lettera d’invito, avranno conseguito l’ammissione relativamente alle categorie merceologiche oggetto dell’appalto. I fornitori che, pur avendo inoltrato domanda, non avranno conseguito l’ammissione entro la data / ora di avvio della gara, non saranno invitati e non potranno, quindi, partecipare allo specifico appalto. Una volta ammessi, saranno invitati agli appalti specifici lanciati successivamente alla data di ammissione.

Questi cambiamenti sostanziali hanno reso necessario l’adeguamento alla nuova normativa dei Bandi istitutivi in essere: le attività sono già state avviate, in modo da rendere possibile alle P.A., entro il mese di luglio 2016, l’esecuzione dei nuovi Appalti specifici in conformità con il D.lgs. 50/2016. Al momento non è quindi più possibile avviare nuovi bandi semplificati nell’ambito dei Bandi istitutivi attualmente pubblicati.

Per quanto riguarda, invece, i bandi semplificati pubblicati entro il 19 aprile, le Amministrazioni possono procedere seguendo le norme del “vecchio” Codice (D.lgs. 163/2006), espletando regolarmente le fasi successive alla pubblicazione (manifestazione d’interesse dei fornitori, valutazione da parte di Consip delle nuove domande di ammissione, confronto concorrenziale, presentazione dell’offerta, esame delle offerte e aggiudicazione).

L'aggiudicazione nel nuovo codice degli appalti

citta1L’aggiudicazione nel nuovo codice dei contratti pubblici: dalla doppia fase alla doppia faccia, è uno studio  del Prof. Pelino Santoro, Presidente on. della Corte dei conti, sulla rivista giuristidiamministrazione.com che ha presentato un altro studio: la prevenzione della corruzione negli Appalti Pubblici, a cura di Luigi Giampaolino, Presidente Emerito della Corte dei Conti.

Sul tema del codice degli appalti Asfel ha predisposto interessanti proposte formative di elevata qualità, che puoi consultare qui.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili nel menù: Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

La monetizzazione delle ferie non godute

ferie1L’Aran, con l’ Orientamento applicativo ha affrontato il caso  di un dipendente assunto a tempo determinato e a tempo pieno con il profilo professionale di addetto stampa, se lo stesso, per la formazione professionale obbligatoria prevista dal proprio ordine, può avvalersi di giornate di permesso.

La notizia è inserita nella newsletter giornaliera che è inviata agli Associati, che possono consultarla, inoltre, nel menù: Newsletter- News giornaliera

La categoria castastale dei porti turistici

porto1La Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso posto in essere da una società concessionaria di demanio marittimo nella quale ha realizzato un porto turistico chiedendo con la procedura DOCFA l’accatastamento nella categoria E/9.

Note e documenti sull'argomento sono disponibili (per gli Associati) nel menù: Gestione dell'ente-Tributi

Le FAQ sull'armonizzazione contabile

soldi2Le FAQ sull'armonizzazione, aggiornate dall'Arconet al 9 maggio 2016. Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili nel menù: Gestione dell'ente-Armonizzazione

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